ANTIFRODI ED ENERGIA DL 13/2022: modifica bonus fiscali, Cessione e Sconto in fattura obbligo C.C.N.L.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, il D.L. 13/2022Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Le disposizioni sono applicabili a decorrere dal 26 febbraio 2022, giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti:

ARTICOLOCONTENUTO
Articolo 1, comma 2, lettera a)Modifiche alla disciplina della cessione del credito edilizio Vengono apportate alcune modifiche all’articolo 121, D.L. 34/2020 in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Le alternative concesse sono: a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, D.Lgs. 385/1993, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; b) la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, D.Lgs. 385/1993, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Per effetto del nuovo comma 1-quater, per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui sopra, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento direttoriale.
Articolo 1, comma 2, lettera b)Modifiche alla disciplina della cessione di altri crediti Parallelamente alle modifiche apportate all’articolo 121, D.L. 34/2020 viene integrato anche il successivo articolo 122, D.L. 34/2020 disciplinante le opzioni per l’utilizzo alternativo di altri crediti, ammettendo la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, D.Lgs. 385/1993, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Articolo 1, comma 3Compensabili anche le imposte sulle transazioni finanziarie Viene introdotta la nuova lettera d-bis) all’articolo 17, comma 2, D.Lgs. 241/1997, prevedendo la possibilità di compensazione anche per l’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491-500, L. 228/2012.
Articolo 4Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, viene introdotto il nuovo comma 43-bis all’articolo 1, L. 234/2021 con cui è previsto che per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121, D.L. 34/2020, nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51, D.Lgs. 81/2015. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997, deve essere verificato anche che il contratto collettivo applicato è indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Le disposizioni di cui sopra sono efficaci decorsi 90 giorni decorrenti dal 26 febbraio 2022 e si applicano ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

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