ANTIRICICLAGGIO – REGISTRO TIROLARI EFFETTIVI – Obbligo di comunicazione al registro delle imprese entro il 11/12/2023

Entro l’11 dicembre 2023 gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private devono comunicare all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese. Con D.M. 29 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attestato l’operatività del sistema.

Lo Studio Locatelli procederà ad eseguire l’adempimento, salvo vostra diversa indicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 n. 236 è stato pubblicato il D.M. 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, riguardante l’attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Il decreto prevede (art. 1) che dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del D.M. MEF-MiSE n. 55 del 2022.

In dettaglio sono interessate all’adempimento:

• le imprese dotate di personalità giuridica (srl, spa, sapa, soc. cooperative, consorzi);
• persone giuridiche private (tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private ossia Associazioni riconosciute, fondazioni, altre istituzioni di diritto privato che acquisiscono personalità giuridica perché iscritte nel registro); • trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Sono escluse dall’obbligo le ditte individuali e le società di persone.

Entro l’11 dicembre 2023 gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private devono comunicare all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’art. 22, commi 3 e 4, del decreto Antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.

Allo stesso modo il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Il nuovo provvedimento attesta quindi l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Il provvedimento segue l’approvazione del decreto direttoriale 12 aprile 2023, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 5, D.M. n. 55/2022, rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa” da utilizzarsi per le comunicazioni, pubblicato sulla G.U. n. 93 del 20 aprile 2023.

Inoltre, occorre evidenziare che è stato approvato il “Disciplinare tecnico sulla sicurezza del trattamento dei dati sulla titolarità effettiva”, predisposto da InfoCamere ai sensi dell’art. 11, comma 3, D.M. n. 55/2022, su cui è stato espresso il favorevole parere dal Garante per la protezione dei dati personali con atto iscritto nel Registro dei provvedimenti al n. 397 del 14 settembre 2023.

Secondo il D.Lgs. n. 90/2017, attuativo della direttiva UE n. 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è:

la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività

oppure, nel caso di entità giuridica,

chi come persona fisica la possiede o controlla o ne è beneficiaria.

Chi sono i titolari effettivi

I criteri per l’individuazione del titolare effettivo sono molteplici.

Proprietà diretta o indiretta

Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società ovvero il relativo controllo.
La proprietà di una partecipazione superiore al 25% del capitale di una determinata società, detenuta da una persona fisica, è indice di proprietà diretta e determina per quest’ultima lo status di Titolare effettivo
La proprietà di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale di una determinata società, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona è indice di proprietà indiretta e determina lo status di titolare effettivo.

Controllo societario

Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

• del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
• del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
• dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Rappresentanza legale

In ultima istanza, qualora l’applicazione dei suddetti criteri risulti inefficace il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.


L’identificazione certa di questa figura costituisce perciò un tassello determinante per garantire la trasparenza delle attività d’impresa: è frequente, infatti, il riciclaggio di denaro da parte di imprese di copertura che, nascondendo il loro vero titolare, rendono difficile individuare il beneficiario degli introiti derivanti da attività illecite.


Sanzioni
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese sarà punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Società, Persone giuridiche private, trust e istituti affiniImporto sanzionePagamento in misura ridotta (se compiuto entro 60 gg dalla notifica)
Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenzaMinimo: € 34,33
Massimo: € 344,00
€ 68,66
Denunce e comunicazioni presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenzaMinimo: € 103,00
Massimo: € 1.032,00
€ 206,00

Al fine di agevolare la corretta compilazione delle domande Unioncamere con l’ausilio delle Camere di commercio italiane ha predisposto un Manuale operativo, che fornisce le informazioni di base per presentare la “prima comunicazione” della titolarità effettiva da parte dei soggetti obbligati già costituiti alla data del 9 ottobre 2023, oppure costituiti in seguito. Nel manuale anche le notizie essenziali per comunicare la successiva variazione dei dati del titolare effettivo già iscritto.

Il Manuale è stato redatto sulla base delle interpretazioni fornite dal sistema camerale con riferimento alle disposizioni dettate in materia dal Legislatore e potrà essere oggetto di successive modifiche/integrazioni a seguito di eventuali pareri specifici e/o chiarimenti espressi dai Ministeri competenti. 

La seconda parte del volume contiene le schede analitiche e dettagliate per i vari adempimenti anagrafici.

Il manuale ricorda che la comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:

dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);

dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;

dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.

L’adempimento si sostanzia nella compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo digitale TE (approvato con D.M. 12 aprile 2023), con successivo invio al registro delle imprese mediante Comunicazione unica.

La comunicazione della titolarità effettiva non è soggetta ad imposta di bollo. È invece dovuto il diritto di segreteria – come stabilito dal D.M. 20 aprile 2023 – pari a 30 euro, oltre alle competenze dello studio. Il pagamento del diritto di segreteria è condizione di ricevibilità della pratica.


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