ABOLIZIONE ESTEROMETRO – OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA

Dal 1 gennaio 2022 non avremo più a che fare l’esterometro, perlomeno nell’attuale configurazione che prevede l’invio dei dati delle fatture transfrontaliere all’Agenzia con periodicità trimestrale. Lo prevede l’articolo 1, comma 1103, della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), che stabilisce, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, che i dati attualmente trasmessi tramite l’esterometro dovranno essere trasmessi alle Entrate telematicamente tramite lo Sdi, utilizzando il formato Xml della fattura elettronica.

 La trasmissione dovrà essere effettuata:

• nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi;

• nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l’operazione o di effettuazione delle operazioni.

Per quanto riguarda le operazioni attive, poco cambierà circa la modalità operative rispetto a quanto avviene per le fatture attive nazionali, con la produzione di una fattura elettronica di tipo TD01 e con la sola differenza che il destinatario sarà il cliente estero (prassi già ampiamente utilizzata proprio al fine di evitare l’invio dell’esetrometro).

L’operatività, invece, cambierà sostanzialmente in relazione alle fatture passive, che il fornitore estero continuerà a emettere in modalità analogica. In tale situazione il soggetto passivo, che riceverà una fattura cartacea dal suo fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico (autofattura elettronica) in formato Xml e trasmetterlo all’Agenzia tramite lo Sdi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, in tempo utile per poterne tener conto nella liquidazione Iva.

Ricordiamo che il tipo documento da trasmettere dovrà essere uno dei seguenti:

• TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

• TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari

• TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72.

Si tratta di una modalità operativa non nuova e utilizzabile già da quest’anno, ma che al momento ha mostrato avere una diffusione piuttosto ridotta.

Per venir incontro agli operatori, le software house stanno in questi mesi analizzando e predisponendo specifiche funzionalità in grado di generare e di trasmettere automaticamente allo Sdi i documenti elettronici di tipo TD17/TD18/TD19 direttamente dai propri gestionali.

Procedura

Vediamo, a livello esclusivamente concettuale, come si potrà operare grazie a tali funzionalità. All’atto della ricezione della fattura passiva cartacea emessa dal fornitore estero, l’operatore continuerà a registrarla con le consuete modalità in prima nota Iva.

Al termine della registrazione, la procedura, rilevando che si tratta di fattura emessa da un fornitore estero, potrà effettuare (in modo immediato o schedulato) con i dati in suo possesso, la generazione e la trasmissione del documento Xml di tipo TD17/TD18/TD19, acquisirne poi la ricevuta di tipo RC e archiviare entrambi, collegandoli alla registrazione del documento di acquisto che li ha originati. Va segnalato che, poiché per i documenti di tipo TD17/TD18/TD19 devono essere indicati nel campo del destinatario (cessionario/committente) i dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura, tali documenti saranno, a seguire, recapitati dallo Sdi allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.

Le procedure software potranno riacquisirli, anche se, in realtà, si tratta esattamente degli stessi documenti, ma soprattutto acquisirne le correlate ricevute di ricezione di tipo MT, e collegarle al documento di acquisto da cui si era originato il documento elettronico.

Reverse charge interno

La procedura dovrà essere adottata anche per le operazioni interne (esempio: subappalti edili, lavori di pulizia e completamento edifici le cui fatture sono emesse in il reverse charge interno) e tipo documento TD16, da utilizzarsi per l’integrazione delle fatture.

In tal caso, poiché la fattura di acquisto di origine è già elettronica, trattandosi di acquisto nazionale, la generazione del documento di integrazione di tipo TD16 potrà essere effettuata in modo automatico già a partire dalla fattura stessa, in relazione ai soli righi con natura N6, sui quali sarà sufficiente avere l’indicazione dell’aliquota Iva da applicare. I flussi operativi descritti sono solo esemplificativi e potranno, chiaramente, avere declinazioni diverse, in relazione alle specificità di ciascun software gestionale.

Altri casi a cui applicare l’autofattura/integrazione elettronica sono i seguenti:

TD20- Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 commi 8 e 9-bis D.Lgs. 471/71 o art. 46 c.5 D-L- 331/93)

TD21- Autofattura per splafonamento

Sarà necessario organizzarsi per tempo verificando l’adeguamento del proprio software gestionale e/o di fatturazione.


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