BONUS EDILIZI: Primi Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate e Decorrenza di nuovi Obblighi

Bonus edilizi e Superbonus, decreto Controlli in vigore dal 12 novembre – Primi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate -decorrenza nuovi obblighi – niente visto di conformità per chi ha già ricevuto e pagato le fatture

L’Agenzia delle Entrate, in data 22 novembre 2021, ha aggiornato le FAQ in materia di bonus edilizi presenti sul proprio sito istituzionale integrandole con alcune risposte che interessano le novità introdotte dal decreto Controlli (D.L. n. 157/2021).

Si tratta di risposte importanti in quanto affrontano alcune questioni legate all’entrata in vigore delle nuove regole che, come noto, hanno introdotto stringenti obblighi, tra cui il visto di conformità e l’asseverazione delle spese, per coloro che intendono fruire di tutti i bonus edilizi, e quindi non solo del superbonus, optando per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Infatti, stando al tenore letterale delle nuove disposizioni, la loro entrata in vigore è stata fissata a partire dal 12 novembre 2021, ma non è stata prevista alcuna disciplina transitoria relativamente a tutti i lavori già in essere, ma non ancora conclusi.

Quindi, sono sorti alcuni dubbi sulla necessità o meno di richiedere il visto di conformità e/o l’asseverazione anche per lavori già finanziariamente liquidati ma per i quali non è stata ancora trasmessa la comunicazione per l’opzione.

Di queste e di altre questioni si occupano le nuove FAQ che si riassumono di seguito non prima di aver brevemente riportato le novità contenute nel decreto Controlli, in modo da rendere la comprensione delle risposte quanto più agevole possibile.

I nuovi obblighi introdotti dal decreto Controlli

Il D.L. n. 157/2021, con effetto dal 12 novembre 2021, interviene:

– sul superbonus110% introducendo l’obbligo di visto di conformità non solo in caso di cessione o sconto in fattura (come previsto fino all’11 novembre), ma anche nel caso di riporto della detrazione in dichiarazione, salvo che non si invii la dichiarazione direttamente o tramite il sostituto d’imposta. Inoltre, l’asseverazione richiesta va effettuata sulla base dei valori che saranno definiti con apposito decreto.

sugli altri bonus edilizi (ristrutturazione, risparmio energetico, sismabonus, bonus facciate, installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica elettrica), stabilendo che in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura:

a) il contribuente debba richiedere, agli intermediari abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi.

b) i tecnici abilitati debbano asseverare la congruità delle spese sostenute

Decorrenza dei nuovi obblighi

Come accennato, uno dei maggiori dubbi sollevati all’indomani della pubblicazione del decreto ha riguardato la sua decorrenza.

Su questo importante aspetto interviene una delle nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale, l’obbligo di apporre il visto di conformità e di asseverare le spese non ricorre nel caso in cui, trattandosi di altri bonus edilizi per i quali si è scelto lo sconto in fattura, il contribuente alla data dell’11 novembre (quindi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 157/2021) abbia già ricevuto la fattura e l’abbia saldata per la parte non scontata rimasta a suo carico.

Ciò anche se, sempre alla data dell’11 novembre, non si sia provveduto ad inviare la comunicazione per l’esercizio dell’opzione.

Alla stessa conclusione si giunge nel caso in cui, in data antecedente il 12 novembre, è stata esercitata l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto mediante la relativa annotazione in fattura, anche se la comunicazione non è stata ancora trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

A tale proposito, si ricorda che l’Agenzia ha già pubblicato la nuova modulistica e le relative specifiche tecniche nonché ha aggiornato il canale telematico.

Alla luce dei nuovi chiarimenti, pertanto, si impegna a rivedere il software di trasmissione (pare entro il 26 novembre), per adattarlo ai casi sopra descritti.

Inoltre, nelle FAQ si precisa che, a maggior ragione, le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.

I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la possibilità, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di attuare la procedura di controllo preventivo e sospensione come previsto dalle nuove regole del decreto Controlli.

Contenuto delle asseverazioni e del visto di conformità

Con un’altra risposta, invece, si è affrontata la questione relativa alle asseverazioni.

In sintesi, il dubbio su questo aspetto riguarda il contenuto dell’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei bonus diversi dal superbonus, e cioè se tale asseverazione debba attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il superbonus, o solo la congruità delle spese.

Per l’Agenzia delle Entrate non ci sono dubbi: la norma prevede espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” (art. 121, comma 1-ter, lett. b) D.L. n. 34/2020), per cui la nuova attestazione richiesta, al netto di eventuali altri adempimenti previsti dalle norme che regolano ogni agevolazione (ad esempio, quelli per le spese sul risparmio energetico), si riferisce alla congruità delle spese e non anche ai requisiti tecnici e l’effettiva realizzazione.

Sempre rimanendo in tema di asseverazioni, in una FAQ si legge che, in attesa della pubblicazione del nuovo decreto del Ministero della transizione ecologica, la congruità delle spese richiesta dalla nuova normativa è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Infine, per quanto riguarda il visto di conformità, un chiarimento verte sul suo ambito applicativo.

In sintesi, nelle FAQ si precisa che il visto va richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Controlli preventivi e sospensioni delle Comunicazioni

A corollario di queste nuove disposizioni, il Legislatore interviene nel sistema di circolazione dei crediti d’imposta attribuendo all’Agenzia delle Entrate nuove funzioni di controllo preliminare. L’art. 2 del decreto Antifrodi, aggiornando il decreto Rilancio con l’inserimento dell’art. 122-bis, introduce una procedura di controllo preventivo.

Nello specifico, dalla lettura del provvedimento, l’Amministrazione Finanziaria individuerà puntualmente le comunicazioni di cessione del credito di imposta che presentano particolari “profili di rischio” e, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di avvenuta cessione del credito, la stessa potrà sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni in parola, anche successive alla prima. Vengono altresì definiti gli indicatori di rischio che saranno considerati per l’eventuale sospensione delle “comunicazioni”. Nel dettaglio, l’Amministrazione verificherà la coerenza e regolarità dei dati delle Comunicazioni, i crediti oggetto delle stesse, nonché l’analogia delle comunicazioni con altri Modelli trasmessi in precedenza dai medesimi soggetti beneficiari.

Al termine dei controlli, se le risultanze ottenute confermeranno eventuali rischi fiscali, l’Agenzia considererà le comunicazioni non effettuate e comunicherà l’esito del controllo al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Inoltre, fermi restando gli ordinari poteri di controllo, si legge, l’Amministrazione finanziaria procederà in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

Per contro, qualora le attività ispettive non dovessero confermare i rischi profilati dal comma 1 dell’art. 1, D.L. n. 157/2021, la comunicazione trasmessa dal contribuente produrrà gli effetti ordinari.

L’intervento normativo, seppur potenzialmente efficace ai fini perseguiti, presenta alcuni dubbi interpretativi: in particolare, con riferimento all’art. 2 del decreto Antifrodi sussistono incertezze in merito alle modalità di sospensione degli effetti delle comunicazioni di cessione dei crediti trasmesse all’Amministrazione in cui emergano concreti profili di rischio. Al riguardo, saranno necessari approfondimenti dettagliati sui meccanismi di comunicazione delle sospensioni ed eventuale scarto/conferma dei modelli trasmessi a seguito dei controlli preventivi, da parte dell’Agenzia.

Il D.L. n. 157/2021, inoltre, introduce un’ulteriore condizione normativa ai fini della cessione del credito d’imposta in favore dei soggetti obbligati di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007. Tali soggetti, tra i quali devono essere annoverati gli intermediari bancari e finanziari, è dato leggere nel comma 4 dell’art. 2, D.L. n. 157/2021, “non procedono all’acquisizione del credito” qualora ricorrano i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del D.Lgs. n. 231/2007, rispettivamente relativi agli obblighi di segnalazione e astensione.

La disciplina appena riepilogata, pur facendo leva su una complessiva opera di compliance ragionevolmente già attuata dai soggetti incisi, addiviene alla configurazione di un presupposto normativo ulteriore e egualmente necessario ai fini della cessione del credito, la cui violazione sembrerebbe poter significare una diversa ripartizione delle responsabilità in capo agli intermediari, al netto di quanto già stabilito dal decreto Rilancio.

Il meccanismo dei controlli ex-ante, così come delineato dall’art. 1, nonché le nuove previsioni in materia di “antiriciclaggio” stanno creando forte instabilità per i soggetti “cessionari di seconda istanza” che intervengono nell’acquisto dei crediti d’imposta (ad esempio, enti finanziari e creditizi), che in alcuni casi dovranno ripensare gli schemi contrattuali e negoziali ad oggi in uso in ragione delle nuove previsioni.

I controlli ex-post dell’Agenzia delle Entrate L’art. 3, comma 2, del decreto ha cura di dettare una specifica disciplina anche in merito agli strumenti processuali funzionali alla riscossione degli importi oggetto di contestazione. In tal senso, si dispone che, per il recupero degli importi relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d’imposta in mancanza dei requisiti, l’Agenzia delle Entrate provvederà mediante atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 421 e 422, della legge n. 311/2004.

L’atto di recupero dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, in caso di compensazione di crediti illegittimamente fruiti poiché non spettanti, ovvero, in caso di crediti inesistenti, entro l’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.

Il comma 5 dell’art. 3, inoltre, radica la competenza dell’Ufficio dell’Agenzia in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59, D.P.R. n. 600/1973, al momento della commissione della violazione. In mancanza del domicilio fiscale, la competenza verrà attribuita a un’articolazione della medesima Agenzia, la cui individuazione è demandata all’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa.



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