BONUS FACCIATE

Bonus facciate – legge 160 del 2019 31 dicembre 2021 – risposta Dre Liguria interpello 903-521 2021

Il dubbio è il seguente

Pare ormai assodato che con il 31 dicembre 2021 viene a scadere il bonus facciate.

Il primo dubbio di seguito evidenziato sta nel senso dei lavori in corso, laddove non ultimati, ed ha visto intervenire il mef con risposta del 20 ottobre 2021 numero 5-0 6751 mediante la quale si introduce un principio di cassa per usufruire del bonus.

Altro dubbio riguarda quanto appresso

Il dubbio

… tuttavia, la lettura dell’art. l21, c.l bis, D.L. 34/2020, introduce un dubbio interpretativo in quanto sembrerebbe legale il riconoscimento del bonus 90% allo stato avanzamento lavori e dunque ai soli lavori eseguiti ove si esercita l’opzione dello sconto in fattura; tuttavia, quest’ultima norma sembra prevedere una semplice facoltà

La soluzione interpretativa della dre ligure numero 903-521-2021

  1. premesso che lo sconto in fattura è stato prorogato dalla legge 178 del 2020, a tutto il 31 dicembre 2021
  2. premesso il concetto di spese sostenute
  3. premesso che la circolare numero 2 del 14 febbraio 2020 paragrafo 3 fa riferimento alla locuzione spese documentate, sostenute nell’anno senza altre considerazioni
  4. premessa la necessità dell’effettivo pagamento e ciò a prescindere anche da quando i lavori vengono avviati
  5. premesso che per quanto applicabile diverso è il criterio per le imprese individuali e per gli enti non commerciali dove si applica un criterio di competenza indipendentemente dalla data di pagamento
  6. premesso che per quanto concerne gli interventi in complessi condominiali, rileva esclusivamente la data di pagamento da parte del condominio e non la data di versamento da parte dei condomini
  7. con particolare riferimento allo sconto in fattura:
    1. che può essere usufruito anche da condominio
    1. che può essere usufruito anche a stati avanzamento lavori che non possono essere più di 2 e devono rappresentare almeno il 30% del medesimo intervento anche ai sensi del paragrafo 1.3 provvedimento direttore Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 protocollo numero 28.3847

ciò premesso e considerato

  1. la circolare numero 30 del 22 dicembre 2020 che precisa che è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito anche per gli stati di avanzamento lavori in relazione agli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121 e pertanto al Super bonus, eco, sisma, impianti, colonnine di ricarica, bonus facciate e ristrutturazioni edilizie
  2. che la risposta all’interrogazione parlamentare numero 5-0 6307 del 7 luglio 2021 ribadisce che lo sconto e la cessione possono essere effettuati anche per gli stati avanzamento lavori. Concludendo che per i bonus diversi dal 110% dove non sono stati previsti sal, insiste la facoltà di esercitare l’opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi. che pertanto a fronte della risposta di cui sopra si può procedere con lo sconto in fattura o con la cessione anche per interventi non effettuati, pagati, ad essenziale condizione che poi vengano effettuati
  3. che l’interpello numero 483 del 15 luglio 2021 ribadisce che gli stati avanzamento lavori salvo che per il 110, possono essere più di 2, anche di rilievo inferiore al 30%, ma si ripete ad esclusione degli interventi di super bonus
  4. che la risposta dre Liguria numero 903-521 del 2021 conclude precisando che i costi sostenuti nel 2021, per quanto concerne il bonus facciate purché avviati, anche se non terminati, se pagati, per la quota del 10% non ceduta, che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, pagamento avvenuto entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti, da diritto alla bonus

concludendo pertanto il parere si precisa

  • bonus facciate
  • iniziato nel corso del 2021
  • non terminato nel corso del 2021
  • pagato per la quota a carico del 10% entro il 31 dicembre 2021
  • da diritto al credito del 90%

Parere aggiunto mef interrogazione numero 5-0 6751 del 20 ottobre 2021

È possibile fruire del bonus facciate pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10% che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che, quindi, potranno essere completati anche successivamente.

Lo ha chiarito il MEF in risposta all’interrogazione n. 5-06751 del 20.10.21 .

Purtroppo, però, dalle prime indicazioni del Documento Programmatico di Bilancio 2022, il Governo sembra intenzionato a concludere la stagione della fruibilità del bonus facciate. Se non verrà prorogato oltre l’attuale scadenza (fine 2021), si potrà comunque accedere al beneficio anche per i lavori che termineranno oltre il 31 dicembre, ma solo in conformità a quanto ammesso dall’Agenzia delle Entrate con risposta all’interpello DRE Liguria n. 903 -521/2021.

Mentre si è acceso il dibattito sulle richieste di proroga dei vari bonus edilizi, con la risposta n. 5-06751 del MEF all’interrogazione parlamentare è stata confermata la possibilità di fruire del bonus facciate del 90% in conformità al criterio di cassa, ovvero pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10% che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori (SAL) che, quindi, potranno essere completati anche successivamente.

Purtroppo, invece, dalle prime indicazioni del Documento Programmatico di Bilancio 2022 e contrariamente a quanto auspicato su IPSOA Quotidiano, il Governo sembra intenzionato a concludere la stagione della fruibilità di questo bonus cosicché, se esso non venisse prorogato oltre l’attuale scadenza (fissata a fine 2021), si potrà comunque accedere al beneficio anche per i lavori che termineranno oltre il prossimo 31 dicembre, ma solo in conformità a quanto la stessa Agenzia delle Entrate aveva già ammesso con risposta all’interpello DRE Liguria n. 903 -521/2021.

Il chiarimento del MEF

Sotto il profilo giuridico, il MEF ricorda che l’art. 121, comma 1, D.L. n. 34/2020 statuisce che anche i soggetti che sostengono spese per il bonus facciate possono optare per lo sconto in fattura e ciò anche laddove non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori.

In sostanza, qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per lo sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.

L’esercizio dello sconto in fattura per stati di avanzamento lavori è da ritenere solo un’opzione per il contribuente che, quindi, potrà saldare la fattura prescindendo totalmente dallo stato dei lavori e completare gli stessi anche dopo il pagamento e, in definitiva, nel caso in cui il contribuente esegua i lavori, riceva la fattura entro il 31 dicembre 2021, proceda a pagare entro la medesima data il restante 10% ed esegua gli adempimenti richiesti (opzione entro il 16 marzo 2022), lo stesso potrà beneficiare della detrazione anche se i lavori termineranno dopo la fine dell’anno in corso.

Ovviamente, se poi i lavori non fossero eseguiti/conclusi, il contribuente subirà il recupero della detrazione (con interessi e sanzioni, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997) ed è bene evidenziare che, per concorso nella violazione, in tal caso scatterebbe anche la responsabilità solidale in capo al fornitore che ha applicato lo sconto.

Erronee comunicazioni per cessione/sconto

Nell’ambito della stessa risposta parlamentare il MEF glissa, invece, su un altro quesito inerente alla possibilità di sostituire/correggere le erronee comunicazioni per l’opzione per la cessione e/o sconto, quali l’errata indicazione del codice fiscale cessionario, dell’importo della spesa o del credito ceduto, della tipologia di intervento, etc.

Al momento, a parere del MEF, non è possibile alcun intervento operativo delle Entrate, in quanto non si tratta di emendare provvedimenti emanati dalla stessa Agenzia e, quindi, solo dopo aver analizzato le diverse tipologie di errore verrà individuata la soluzione procedurale più idonea per assicurare la correzione degli errori, al fine di garantire la corretta rappresentazione della comunicazione in capo ai cedenti e ai cessionari del credito


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