Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021). Nella tabella che segue sono richiamate, in sintesi, le principali novità fiscali.
Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche Articolo 1, comma 28 ter, e articolo 3 septies | Viene prorogata al 31 luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio 2022) il termine di decorrenza per l’applicabilità delle sanzioni previste dalla L. 124/2017, in materia di informativa sulle erogazioni pubbliche per l’anno 2021. Per l’anno 2022, invece, viene previsto che le sanzioni troveranno applicazione dal 1° gennaio 2023. Si ricorda che la citata normativa pone, a carico di associazioni e imprese, l’obbligo di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, in bilancio o sul sito internet, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente. |
Rateazioni: nuovi termini per i decaduti Articolo 2-ter | Vengono riaperti i termini per presentare la richiesta di rateazione a favore dei contribuenti con piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti della zona rossa), sia intervenuta la decadenza dal beneficio. La richiesta può essere presentata dal 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022. |
Riduzione del capitale per perdite Articolo 3, comma 1-ter | Anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui l’obbligo di riduzione del capitale e lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale). |
Sanzioni per obblighi relativi alle certificazioni dei sostituti d’imposta Articolo 3, comma 5-bis | Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all’applicazione dell’ordinaria sanzione (pari a 100), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell’anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori). |
Termini agevolazione prima casa Articolo 3, comma 5-septies | Viene prorogata al 31 marzo 2022 (essendo prima prevista fino al 31 dicembre 2021) la sospensione dei termini che condizionano l’applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all’acquisto o al riacquisto della prima casa. |
Sospensione degli ammortamenti Articolo 3, comma 5-quinquiesdecies | Viene riconosciuta la facoltà di sospendere l’ammortamento delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (questa possibilità, quindi, viene ora riconosciuta a tutti, e non soltanto a coloro che nell’esercizio precedente non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento). |
Limitazioni all’uso del contante Articolo 3, comma 6-septies | Il limite per la circolazione del contante torna ad essere quello di 2.000 euro (con possibilità, quindi, di trasferimenti in contanti fino a 1.999,99 euro) fino al 31 dicembre 2022, per ridursi nuovamente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023. |
Credito d’imposta beni strumentali: proroga dei termini per l’effettuazione degli investimenti Articolo 3-quater | Trova applicazione la favorevole disciplina prevista per il credito d’imposta beni strumentali nell’anno 2021 anche per gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (e non solo fino al 30 giugno 2022), sempre a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. |
Visto e asseverazione per gli interventi edilizi “minori”: decorrenza esonero Articolo 3-sexies | Viene precisato che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal superbonus, ad eccezione del bonus facciate) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese. |