COVID-19: ampliato l’uso del Green Pass rafforzato ed eliminata la Quarantena per i vaccinati

Il Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato e le quarantene per i vaccinati, ed è in attesa di pubblicazione.

Di seguito, in sintesi, le misure previste (salvo correzioni prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale).

Green Pass rafforzato

A partire dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi fissato per il 31/03/2022 salvo ulteriore proroga), si amplia l’uso del (Super) Green Pass rafforzato (aumentando quindi le restrizioni per i non vaccinati) alle seguenti attività:

– alberghi e strutture ricettive;

– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

– sagre e fiere;

– centri congressi;

– servizi di ristorazione all’aperto;

– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

– centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

1 – Soggetti esclusi dalla quarantena

Per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) non si applica la quarantena precauzionale.

Peraltro agli stessi soggetti esonerati dalla quarantena, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso:

  • è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 
  • qualora sintomatici, di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, il decreto prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

2 – Soggetti obbligati alla quarantena “breve”

Per coloro che hanno il Super Green Pass da più di quattro mesi – quindi con minore copertura dal contagio, la quarantena scende da 7 a 5 giorni, con tampone negativo.

2 – Soggetti obbligati alla quarantena “ordinaria”

Per i non vaccinati la quarantena resta di 10 giorni. 

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti sportivi all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Lavoratori

Nel decreto in commento non è inclusa l’estensione del Super pass a tutti i lavoratori che pertanto potranno recarsi al lavoro con il Green pass “base”.

L’argomento, però, sarà affrontato in un prossimo Consiglio dei ministri e potrebbe essere introdotto in un momento successivo.

In seguito alla proroga dello stato di emergenza al 31/03/2022 (in precedenza era 31/12/2021) si ricorda di comunicare ai lavoratori sprovvisti di Green pass, che non potranno rientrare al lavoro dal 1 gennaio 2022, salvo che non regolarizzino la propria posizione.


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