Crediti d’imposta energia e gas – regime de minimis – richiesta conteggio al fornitore

Con la conversione in legge n. 91/2022del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) sono state introdotte alcune novità in materia di crediti d’imposta a sostegno delle imprese operanti in diversi settori, con particolare focus sui contributi straordinari a parziale compensazione dell’incremento dei costi energetici e dei carburanti.

Il decreto, entrato in vigore il 18 maggio, rafforza ulteriormente l’azione dell’esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, in particolare introduce:

– misure in materia di energia, per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;

– misure a sostegno della liquidità delle imprese e la ripresa economica, per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;

– misure in materia di lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;

– misure a favore degli enti territoriali, per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;

– misure in relazione alla crisi Ucraina, di accoglienza e supporto economico, sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

Crediti d’imposta energia e gas

In particolare, per quanto riguarda i crediti d’imposta sull’energia e sul gas, ci sono le seguenti novità:

1) le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e le imprese non gasivore, che fruiscono dei rispettivi crediti d’imposta energia e gas sui consumi del secondo trimestre 2022, possono richiedere al proprio fornitore di energia e gas, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale si usufruisce del credito d’imposta (quindi entro il 29 agosto 2022), di effettuare e comunicare il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. Questa possibilità è concessa a quelle imprese che, nei primi due trimestri dell’anno 2022 si sono rifornite dallo stesso venditore dal quale si rifornivano nel primo trimestre del 2019;

2) gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

Gli aiuti sotto forma di credito d’imposta per le spese di acquisto di gas ed energia elettrica diventano sottoposti alla normativa “de minimis”, scelta opinabile in un periodo in cui le imprese hanno ottenuto contributi di questo tipo sia per il fondo di garanzia, sia per gli aiuti di Simest, oltre che per gli aiuti Inail Isi e i vari aiuti regionali.

Maggiorazione del credito d’imposta

Nell’ambito del capo I “Misure in materia di energia” il testo del decreto Aiuti convertito in legge con modifiche interviene in relazione ai crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (articoli 2 – 4):

– credito d’imposta a favore delle imprese energivoreprimo trimestre 2022, art. 15, D.L. n. 4/2022, pari al 20% delle spese sostenute;

– credito d’imposta a favore delle imprese energivoresecondo trimestre 2022, art. 4, D.L. n. 17/2022, pari al 25% delle spese sostenute;

– credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturaleprimo trimestre 2022, art. 15, D.L. n. 4/2022, pari al 10% delle spese sostenute;

– credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturalesecondo trimestre 2022, art. 5, D.L. n. 17/2022, pari al 25% delle spese sostenute;

– credito d’imposta a favore delle imprese non energivoresecondo trimestre 2022, art. 3, D.L. n. 21/2022, pari al 15% delle spese sostenute;

– credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturalesecondo trimestre 2022, art. 4, D.L. n. 21/2022, pari al 25% delle spese sostenute;

– credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, primo trimestre 2022, art. 18, D.L. n. 17/2022, pari al 20% delle spese sostenute.

Attenzione Le novità apportate in sede di conversione in legge, con l’aggiunta dei commi 3-bis e 3-ter, riguardano rispettivamente le modalità di fruizione dei sopra citati crediti d’imposta per imprese non energivore e non gasivore sul secondo trimestre 2022, con:
– un inedito onere di comunicazione in capo al venditore di energia elettrica o gas naturale;
– l’applicazione della disciplina in materia di Aiuti di Stato in regime de minimis.

Massimale e facilitazioni

Ricordiamo che gli aiuti “de minimis”, il cui importo non è mai stato incrementato dal 2013 a oggi, prevedono un massimale ottenibile pari a 200 mila euro, calcolato su base triennale considerando tutti gli aiuti concessi sotto questo regime.

Inoltre, gli stessi sono soggetti alla definizione di “impresa unica”, per cui tutti il tetto di 200 mila euro tiene conto di tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Nella pratica, ci sono imprese che avrebbero diritto a contributi che superano sensibilmente i 200 mila euro a trimestre, ma che a questo punto, con l’introduzione del regime “de minimis”, potrebbero trovarsi a non avere diritto ad alcun credito d’imposta o, al massimo, a una piccola quota determinata dalla differenza tra 200 mila euro e quanto già occupato per altri aiuti “de minimis” nel periodo 2020-2022.

È prevista una facilitazione consistente nell’obbligo per il fornitore di energia di comunicare, su richiesta dell’impresa, l’incremento certificato dei costi e il credito d’imposta spettante. Tale obbligo però vale solo per il secondo trimestre 2022, e solo nei confronti delle imprese non energivore e non gasivore che si riforniscono dallo stesso venditore del primo trimestre 2019.

Verifica degli aiuti de minimis sul RNA

Vi invitiamo ad accedere al registro nazionale degli aiuti di stato (RNA) sezione trasparenza, sul sito pubblicato dal MISE e liberamente consultabile, per verificare gli aiuti de minimis ricevuti negli ultimi 3 anni, al seguente indirizzo web:

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Inserendo il vs codice fiscale e selezionando il tipo procedura “de minimis” otterrete l’elenco di tale categoria di aiuti pubblicati nel registro per verificare il superamento del limite di euro 200.000 nel triennio.

Riepilogo dei crediti d’imposta

Il legislatore ha previsto, a favore delle imprese, specifici crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni (relative alla tipologia di approvvigionamento), per una parte delle spese sostenute nel primo e nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Riepilogo per le imprese energivore

TipologiaApprovvigionamentoRequisiti soggettiviRequisito di onerositàAgevolazione
    1° trimestre 20222° trimestre 2022
Imprese energivoreAcquista energia elettricaOpera nei settori indicati dall’Allegato 3 delle linee guida CE oppure Opera nei settori indicati dall’Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un iVAL non inferiore al 20%Variazione del costo medio del kWh superiore al 30%Credito di imposta del 20% sulla spesa energeticaCredito di imposta del 25% sulla spesa energetica
Produce e autoconsuma energia elettricaOpera nei settori indicati dall’Allegato 3 delle linee guida CE oppure Opera nei settori indicati dall’Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un I(val) non inferiore al 20%Variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30% oppureCredito di imposta del 25% sui kWh prodotti e autoconsumati e valorizzati al PUN del II trimestre 2022

Riepilogo per le imprese non energivore

ApprovvigionamentoRequisiti soggettiviRequisito di onerositàAgevolazione
    1° trimestre 20222° trimestre 2022
Imprese non energivoreAcquista energia elettricaDotata di contatore di potenza pari o superiore a 16,5 kWhVariazione del costo medio del kWh superiore al 30%Credito di imposta del 15% (*) sulla spesa energetica
Produce e autoconsuma energia elettricaVariazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30%Credito di imposta del 15% (*) sui kWh prodotti e autoconsumati e valorizzati al PUN del II trimestre 2022
(*) Modifica apportata dal decreto Aiuti pubblicato in G.U.: l’aliquota di agevolazione per le aziende non energivore è stata incrementata dal 12% al 15%.

Riepilogo per le imprese gasivore

ApprovvigionamentoRequisiti soggettiviRequisito di onerositàAgevolazione
    1° trimestre 20222° trimestre 2022
Imprese gasivoreAcquista gas naturaleOpera nei settori indicati dall’Allegato 1 del D.M. 541/2021 e ha consumato nel I trim. 2022 un volume almeno pari a 0,25 GWhVariazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30%Credito di imposta del 10% (*) sui consumi non termoelettriciCredito di imposta del 25% (**) sui consumi non termoelettrici
(*) Modifica apportata dal decreto Aiuti pubblicato in G.U.: prevista aliquota di agevolazione al 10%. (**) Modifica apportata dal decreto Aiuti pubblicato in G.U.: l’aliquota di agevolazione per le aziende gasivore è stata incrementata dal 20% al 25%.

Riepilogo per le imprese non gasivore

TipologieApprovvigionamentoRequisiti soggettiviRequisito di onerositàAgevolazione
    1° trimestre 20222° trimestre 2022
Imprese non gasivoreNessun requisito specificoCredito di imposta del 25% (*) sui consumi non termoelettrici
(*) Modifica apportata dal decreto Aiuti pubblicato in G.U.: l’aliquota di agevolazione per le aziende gasivore è stata incrementata dal 20% al 25%.

Esempi di calcolo

Simulazione A: impresa energivora

Ipotizziamo che l’azienda energivora Alfa S.r.l. produttrice di piastrelle in ceramica, che rispetta il regime de minimis, sostenga una spesa in energia elettrica pari a 98.000 euro nel 1° trimestre 2022.

Il credito d’imposta di cui beneficerà è pari al 20% della spesa energetica sostenuta, quindi:

98.000 x 20% = 19.600 euro beneficio del credito d’imposta.

Ipotizziamo che l’azienda energivora Alfa S.r.l. produttrice di piastrelle in ceramica, che rispetta il regime de minimis, sostenga una spesa in energia elettrica pari a 98.000 euro nel 2° trimestre 2022.

Il credito d’imposta di cui beneficerà è pari al 25% della spesa energetica sostenuta, quindi:

98.000 x 25% = 24.500 euro beneficio del credito d’imposta.

Simulazione B: impresa non energivora

Ipotizziamo che l’azienda non energivora Beta S.r.l. produttrice di borracce plastiche, che rispetta il regime de minimis, sostenga una spesa in energia elettrica pari a 98.000 euro nel 2° trimestre 2022.

Il credito d’imposta di cui beneficerà è pari al 15% della spesa energetica sostenuta, quindi:

98.000 x 15% = 14.700 euro beneficio del credito d’imposta.

Modalità di richiesta della cessione del credito d’imposta

La comunicazione di cessione del credito dovrà essere trasmessa all’Agenzia, dal 7 luglio al 21 dicembre 2022, tramite il modello approvato con il provvedimento del 30 giugno 2022.

Il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, per intero e senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione). In caso di cessione del bonus i beneficiari richiedono il visto di conformità dei documenti che attestano la sussistenza dei requisiti.

Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, cioè in compensazione tramite modello F24entro il 31 dicembre 2022.

In ogni caso, non trovano applicazione:

– il limite annuale di euro 250.000 applicabile ai crediti d’imposta agevolativi;

– il limite generale di compensabilità dei crediti d’imposta e contributi, previsto per ciascun anno solare e pari a 2 milioni di euro.

L’Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, può sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli.

La cessione del bonus deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati.

Considerando che i crediti sono cedibili solo per intero e il legislatore ha previsto inoltre che le cessioni siano tracciabili, il provvedimento chiarisce che l’utilizzo in compensazione dei crediti è alternativo alla cessione, anche per le cessioni successive alla prima. In particolare, ciascun credito, in relazione all’intero periodo di riferimento (primo o secondo trimestre 2022), potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto “solo per intero” e per ciascun credito potrà essere inviata una sola comunicazione di cessione, per l’intero importo.


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