DECRETO FRODI 2022: le novità per gli asseveratori – polizze assicurative- sanzioni

Con il Decreto Frodi n. 13/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022, il Governo corregge il decreto Sostegni ter, riscrivendo nuovamente le regole in materia di cessione del credito.

Il provvedimento è in vigore dal 26/02/2022

Asseverazioni: le sanzioni per i professionisti e le novità in materia di assicurazione professionale

Il testo del decreto contro le frodi in materia edilizia, conferma inoltre l’inasprimento delle sanzioni per le false asseverazioni, così come le novità in materia di assicurazione ad hoc, con massimale pari all’importo dei lavori.

Infatti, l’art.2 comma 2 del DL 13/2022 modifica i commi 13-bis e 14 dell’art 119 D.L.34/2020 convertito nella L.77 del 2020, come segue:

comma a): dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: «13-bis.1.  Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.»;

comma b): al comma 14, le parole “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli   importi   degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:

«per   ogni   intervento   comportante   attestazioni   o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».

In sostanza:

  • il massimale dovrà essere pari all’importo dei lavori oggetto di attestazioni e asseverazioni;
  • è necessario stipulare una polizza assicurativa per ciascun intervento.

Bonus edilizi e contratti collettivi

Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, viene introdotta con l’articolo 4 una significativa disposizione, che, per espressa previsione normativa, acquisirà efficacia decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, potendosi applicare ai lavori edili avviati successivamente a tale data. In particolare, per i lavori edili o di ingengeria civile di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008[1], di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali di cui agli dagli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto Rilancio, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i collettivi collettivi del settore edile.

Il contratto collettivo applicato, così indicato, dovrà altresì essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

I soggetti che rilasciano il visto di conformità, al fine di apporre il visto dovranno verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, l’Agenzia delle Entrate potrà, tra l’altro, avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

Cessione del credito: consentiti tre passaggi

La novità più interessante sulla cessione dei crediti è contenuta nell’art. 1 del D.L. 13/2022 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia”, con il quale vengono ripristinate seppur limitandone la portata, le cessioni plurime, che avevano subito un improvviso stop il 27 gennaio scorso, con il decreto Sostegni ter che aveva fissato che la cessione del credito potesse avvenire una sola volta.

Secondo l’art.1 del D.L. 13/2022, sia per lo sconto in fattura che per la cessione del credito, il credito d’imposta maturato, successivamente alla prima cessione libera, potrà essere ulteriormente trasferito altre due volte, ma esclusivamente in favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (decreto legislativo n. 385/1993);
  • società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo previsto dall’articolo 64 del TUB;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Un’apertura, seppur limitata, alle cessioni del credito multiple, che si applicherà immediatamente.

Per l’avvio delle novità si rende necessario attendere un nuovo aggiornamento al software dell’Agenzia delle Entrate per l’esercizio delle opzioni.

Le stesse regole si applicheranno anche ai bonus Covid cedibili ai sensi dell’articolo 122 del decreto Rilancio, quali ad esempio il credito d’imposta per la sanificazione e per i canoni di locazione.

Stop alle cessioni parziali e attribuzione codice identificativo unico

Altra novità è introdotta dal comma 3, dell’articolo 1 del decreto legge n. 13/2022, il quale prevede che i crediti derivanti dalle opzioni per la monetizzazione del superbonus e degli altri bonus casa non potranno essere ceduti parzialmente dopo l’invio della prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate. A tal fine, al credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, che verrà indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità che verranno definite dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento. Questa “certificazione” permetterà di risalire sempre a chi ha fatto la domanda per il beneficio e alla relativa documentazione, con controllo preventivo del Fisco. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicheranno alle comunicazioni della prima cessione o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.


[1] ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro –

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.


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