FATTURA ELETTRONICA PER I FORFETTARI – obbligo dal 1 luglio 2022

Il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2022 contenente ulteriori misure per l’attuazione dei 45 obiettivi del PNRR previsti per il primo semestre dell’anno, introduce una serie di novità di rilievo in materia di fisco.

L’estensione dell’obbligo di fattura elettronica anche per i forfettari è una di queste, alla quale si affianca l’introduzione a partire dal 30 giugno delle sanzioni per mancato utilizzo del POS.

Per quel che riguarda la fattura elettronica obbligatoria, la bozza del decreto interviene sugli esoneri previsti dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, sopprimendo la parte in cui si prevede l’esenzione per:

  • soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, ossia le associazioni sportive dilettantistiche.

Stando alle ultime novità, l’esonero dovrebbe in ogni caso continuare ad applicarsi ai titolari di partita IVA che applicano la flat tax fino a 25.000 euro di ricavi e compensi. Una parte dei forfettari, quindi, potrebbe quindi continuare ad emettere fatture in modalità analogica.

Fattura elettronica per i forfettari, termine di emissione più lungo per il terzo trimestre 2022

In attesa del testo definitivo del decreto per l’attuazione del PNRR approvato il 13 aprile 2022 per le dovute conferme, tra le ulteriori novità previste dalla bozza c’è un periodo di parziale “moratoria” dall’applicazione delle sanzioni.

Nello specifico, viene previsto che per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, ossia dal 1° luglio e fino al mese di settembre, l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il termine di emissione fissato in via ordinaria a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione si allunga quindi temporaneamente e fino al mese successivo non si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2 del decreto n. 471/1997.

Si ricorda che in caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati. L’importo va da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Come già evidenziato, per la conferma delle novità resta ora fondamentale attendere la pubblicazione del testo ufficiale del decreto PNRR approvato il 13 aprile 2022.


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