Green Pass – Firmati due nuovi Dpcm – Controlli automatici all’ingresso di aziende

Con due decreti della presidenza del Consiglio, il governo aggiunge gli ultimi tasselli al quadro normativo che regola l’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre. Il presidente del Consiglio Mario Draghi martedì 12 ottobre ha firmato il dpcm sulle linee guida per il rientro in ufficio dei dipendenti della Pubblica amministrazione e quello sulle modalità di controllo della certificazione verde sia per l’impiego pubblico che per quello privato.

 

L’ok del garante alla app per i controlli

Per quest’ultimo è stato necessario il parere favorevole del Garante della privacy, che ha dato l’ok all’uso di specifiche applicazioni e piattaforme digitali per la verifica dei green pass e definito regole da rispettare per tutelare i dati sensibili dei lavoratori. Per sciogliere gli ultimi dubbi, nella serata di ieri Palazzo Chigi ha diffuso anche 11 Faq (domande frequenti) con le risposte ai quesiti più comuni (che riportiamo in calce alla presente).

Viene sottolineato che l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli aziendali e di settore. Inoltre, chi è in attesa di green pass ma è vaccinato o negativo a un tampone, per accedere al posto di lavoro può presentare il certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o da chi ha effettuato la vaccinazione o il test.

Parrucchieri, estetisti: controllo del green pass ai clienti

In dettaglio viene specificato che parrucchieri, estetisti e tutti gli operatori dei servizi alla persona non devono controllare il green pass ai clienti, come loro stessi non sono obbligati ad esibirlo. Lo stesso vale per tassisti e autisti di auto a noleggio con conducente. Ad appena due giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo del certificato verde per accedere a tutti i luoghi di lavoro, aziende e lavoratori si stanno preparando.

Green pass, chi farà i controlli

La verifica del possesso e della validità del green pass potrà essere effettuata manualmente o in via automatizzata. I ministeri della Salute, dell’Economia e dell’Innovazione tecnologica mettono a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati un pacchetto di software per la verifica del certificato verde che possa integrare la app «Verifica C19» già scaricabile gratuitamente oggi sullo smartphone.

Vaccinati all’estero

La normativa dovrà coprire anche gli italiani vaccinati all’estero: in attesa della formulazione del Qr Code da esibire ai controlli, sarà sufficiente il certificato cartaceo. La bozza risolve così uno dei primi nodi emersi relativo alle migliaia di connazionali che sono stati immunizzati all’estero ma senza green pass cartaceo o elettronico. Non solo, la bozza specifica che la tessera sanitaria “acquisisce tramite apposito modulo online, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma-DGC, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all’estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale che richiedono l’emissione della certificazione verde COVID-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle attività individuati dalle disposizioni vigenti”

Sprovvisti di Qr Code

Lo stesso discorso vale per chi è non è stato vaccinato all’esterno ma è comunque sprovvisto di Qr Code, pur essendo regolarmente vaccinato o in possesso dei requisiti per il green pass:  potrà comunque al luogo di lavoro con “i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni” necessarie per poter accedere al posto di lavoro in regola con quanto previsto dal governo nell’ultima stretta per estendere l’uso del green pass.

Privacy

I controlli elettronici tramite App, saranno tali da non conservare e registrare i dati sensibili. “, E’ fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste” dalla legge in esito ai controlli”.

Esenzioni

Sono esentati dall’obbligo di green pass sul luogo di lavoro coloro che possono esibire un certificato rilasciato da medico di base o centro vaccinale che attesti l’impossibilità di ricevere la vaccinazione per ragioni di salute.

Le conseguenze per il lavoratore

Il dipendente che dichiara di essere senza green pass viene considerato in assenza ingiustificata e perderà lo stipendio fino a quando non si adeguerà alla nuova normativa. Il rapporto di lavoro è sospeso ma il dipendente non ne perderà la titolarità né sarà sottoposto a sanzione disciplinare. Se invece il dipendente sprovvisto di green pass entra in azienda ignorando il divieto e aggirando i controlli è prevista una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Nelle aziende con più di 15 dipendenti il lavoratore a casa senza stipendio non può essere sostituito. In quelle con meno di 15 addetti la sostituzione è possibile per un periodo di 10 giorni prolungabili di altri 10.

I rischi per il datore

Anche in questo caso sanzione amministrative da 400 ai 100 euro al datore di lavoro che non effettua i controlli per i quali deve essere nominato un responsabile. I controlli possono essere effettuati tramite la app VerificaC19 scaricabile sul telefonino degli addetti alle verifiche. Tuttavia moltissime aziende stanno allestendo totem elettronici con la stessa funzione simili, per intenderci, ai termoscanner. All’ingresso nella sede lavorativa dipendenti, fornitori e ospiti devono passare il qr code nell’obbiettivo e attendere il “semaforo verde”. Possono essere effettuati controlli a campione, anche se viene ritenuto unanimamente preferibile il check in all’ingresso.

(sottolineiamo l’importanza della nomina “per scritto” di un responsabile dei controlli; lo stesso, insieme ad eventuali altri incaricati se necessari, anch’essi nominati per scritto, si occuperanno delle verifiche)

Controlli in anticipo

 “Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica del Green pass possono richiederlo ai lavoratori “con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro”. Anche questo prevede il nuovo dpcm 

Lavori domestici

Le famiglie, in qualità di datori di lavoro, dovranno richiedere il green pass a badanti, colf e collaboratori domestici. La certificazione verde non andrà invece richiesta agli artigiani (muratori, idraulici etc) che vengono in casa ad eseguire lavori di manutenzione o riparazione. Cambia infatti la natura della prestazione lavorativa.

Pubblica amministrazione

Nel frattempo il presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha anche firmato le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre. Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all’obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata. Sono esclusi soltanto gli utenti.

Di seguito le risposte alle domande frequenti sui dpcm riguardanti Green Pass e ambito lavorativo firmati dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente. (NB: da questa risposta e dalla lettura delle bozze dei DPCM pare quindi che il controllo a campione sia previsto solo per le pubbliche amministrazioni e non per le aziende private)

Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?
I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
 
6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?

No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.

7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?
I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.
 
8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.
 
9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?

Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.

10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?

Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.


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