Iva vendite a distanza INTRACOMUNITARIE: novità dal 1° luglio 2021

Nel Consiglio dei Ministri n.20 del 20 maggio 2021 sono state approvate alcune modifiche alla disciplina IVA intracomunitaria. Come si legge nel comunicato stampa, tra le novità più rilevanti, il testo introduce la riduzione degli adempimenti per le microimprese di uno Stato membro che effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri entro la soglia dei 10 mila euro, al fine di assicurare l’effettiva riscossione dell’IVA sul commercio elettronico e di ridurre l’onere amministrativo per i venditori e i consumatori, si prevede il coinvolgimento nella riscossione dei soggetti che, attraverso le “piattaforme elettroniche”, facilitano le vendite a distanza intracomunitarie da parte di soggetti non stabiliti nell’UE.

Il decreto provvede quindi a recepire: 

  • le definizioni e le regole di territorialità, relative alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati; 
  • il nuovo ruolo delle interfacce elettroniche che facilitano le vendite a distanza, nella riscossione dell’IVA; 
  • gli obblighi di conservazione della documentazione da parte delle interfacce elettroniche; 
  • la trasformazione del MOSS in OSS (One Stop Shop) e l’introduzione dell’IOSS (Import OSS);
  • l’introduzione del regime speciale a fini IVA per le importazioni che non si avvalgono dell’IOSS; 
  • l’abrogazione della soglia dei 22 euro per le importazioni di modesto valore.

A differenza del commercio elettronico “diretto”, definito come la vendita di beni immateriali digitali con modalità tali per cui tutte le fasi della transazione (ordine, pagamento e consegna) avvengono e si perfezionano online (è il caso ad esempio della vendita di app, musica, e-book, immagini, software, che vengono acquistati online e “consegnati” mediante download), per commercio elettronico “indiretto” si intende la vendita di beni dove l’ordine ed eventualmente il pagamento avvengono per via telematica, mentre la consegna avviene “fisicamente” attraverso un canale tradizionale (con spedizione mediante corriere o consegna manuale) al domicilio dell’acquirente.

Ai fini fiscali le operazioni di commercio elettronico diretto vengono considerate prestazioni di servizi e sono soggette all’aliquota Iva del 22% (unica eccezione gli e-book, al 4%); le operazioni di commercio indiretto invece sono considerate cessioni di beni e assimilate alle vendite a distanza o per corrispondenza. Ai fini Iva si applica l’aliquota specifica del bene oggetto di vendita.

Per quel che concerne i rapporti B2B (business-to-business, ossia transazioni tra operatori soggetti passivi d’imposta) si applicano le regole ordinarie in materia di rapporti domestici, intracomunitari o extraUE.

Per i rapporti B2C (business-to-consumer, ossia transazioni tra un operatore in regime d’impresa e un consumatore finale privo di partita Iva) invece, dal 1° luglio 2021, per effetto delle modifiche introdotte dalle Direttive UE 2017/2455 e 2019/1995, cambieranno le regole in ambito comunitario.

Vendite di beni a distanza: regime Iva

Le vendite a distanza alle quali si applicheranno le modifiche sono le vendite a privati consumatori (B2C) con spedizione in un altro Stato UE.

Il regime attualmente in vigore (fino al 30 giugno 2020) su tali operazioni prevede che:

  • se il trasporto è eseguito dal privato acquirente (che è andato nell’altro Stato ad effettuare l’acquisto), l’Iva dovuta è quella del Paese del venditore (ad es.: vendita di beni a un cittadino francese, il quale ritira i beni in Italia e li trasporta all’estero: si applica l’Iva italiana);
  • se il trasporto è eseguito a cura del venditore invece, l’Iva da applicare è quella dello Stato di destinazione del bene, e il venditore è tenuto ad assolverla identificandosi fiscalmente nello Stato di destinazione; sono tuttavia previste da ciascuno Stato membro della UE delle soglie di protezione (variabili tra 35.000 e 100.000 euro, valide per ciascun anno solare) al di sotto delle quali non si applica questo meccanismo; per importi inferiori a questa franchigia il venditore assolve l’Iva nello Stato di partenza dei beni (riprendendo l’esempio precedente, vendita di beni a cittadini francesi, con spedizione dei beni in Francia, dove vige una soglia annua di protezione pari a 35.000 euro: se il fornitore italiano vende beni a cittadini francesi complessivamente per euro 32.000, sulle cessioni applicherà l’Iva italiana; se vende complessivamente a cittadini francesi per 37.000 euro, fino a 35.000 euro applicherà l’Iva italiana, sui 2.000 euro eccedenti dovrà identificarsi in Francia e applicare l’Iva francese. Se in aggiunta dovesse vendere anche 12.000 euro a cittadini tedeschi, dal momento che in Germania la soglia di protezione è pari a 100.000 euro, su queste vendite applicherà l’Iva italiana in quanto le soglie vanno valutate per ciascuno Stato).

A partire dal 1° luglio 2021, invece, tale regime sarà totalmente riformato: verranno abolite le soglie attualmente previste dagli Stati membri, lasciando il posto ad un’unica soglia complessiva di riferimento, pari a 10.000 euro su base annuale, da monitorare per tutte le vendite a distanza intracomunitarie a privati.

Le modifiche che verranno introdotte prevedono che al superamento di tale soglia il venditore dovrà identificarsi in ciascuno Stato membro per assolvere gli adempimenti Iva previsti da ciascun Paese UE nel quale si effettua una vendita a privato, indipendentemente dall’importo della cessione.

Ad es. un’azienda italiana che vende ad un cittadino spagnolo 8.000 euro di beni, successivamente 4.000 euro ad un cittadino austriaco e nel corso del medesimo anno anche 1.500 euro ad un cittadino polacco, dovrà costantemente monitorare il superamento della soglia complessiva di 10.000 euro e quindi identificarsi in Austria per adempiere agli obblighi fiscali locali ed applicare l’Iva austriaca su 2.000 euro di eccedenza, nonché identificarsi in Polonia per adempiere agli obblighi fiscali locali ed applicare l’Iva polacca su 1.500 euro. Si ricorda inoltre che la normativa italiana vigente consente al venditore italiano la facoltà di non documentare con fattura o corrispettivo telematico la cessione effettuata mediante commercio elettronico diretto o indiretto (a meno che la fattura non venga espressamente richiesta dal cliente prima di effettuare l’acquisto). Ma non è escluso che altri Paesi dell’Unione Europea prevedano invece l’obbligo di emissione di un documento valido ai fini fiscali.

La Commissione Europea ha previsto una banca dati comunitaria (VAT search) che aiuterà ad applicare l’aliquota Iva corretta del Paese di destinazione della merce, al fine di evitare errori di aliquota.

Sportello Unico

In alternativa alla regola generale sopra descritta, sempre dal 1° luglio 2021, sarà possibile esercitare l’opzione per applicare il medesimo meccanismo (denominato MOSS) attualmente utilizzato per il commercio elettronico diretto per operazioni che anche in questo caso eccedono la franchigia di 10.000 euro.

Il MOSS (Mini One Stop Shop), che per le vendite a distanza verrà probabilmente ribattezzato OSS, è una piattaforma che semplifica la gestione delle vendite a privati intracomunitari, consentendo di:

applicare in ogni caso le regole italiane che prevedono la facoltà di non fatturare/certificare il corrispettivo, ove il documento non sia espressamente richiesto dal cliente;

applicare sulle vendite l’aliquota corretta del Paese di destinazione del bene, senza doversi identificare fiscalmente in altri Stati UE, ma semplicemente distinguendo le transazioni Paese per Paese;

liquidare le somme complessivamente dovute a titolo di Iva / VAT comunitaria interamente all’Erario italiano, il quale con meccanismi di compensazione fra Stati ripartirà il gettito incassato ai Paesi di corretta destinazione;

L’Iva estera dovrà essere versata per intero e non potrà essere compensata con l’Iva italiana detraibile, inoltre le registrazioni contabili dovranno essere separate. Nel caso in cui si maturasse un credito Iva questo potrà essere richiesto a rimborso.

Procedura per le vendite a distanza dal 1° luglio 2021

chi spedisce mediante vendita a distanza beni in altri Stati dell’Unione Europea applicherà l’imposta sul valore aggiunto di quegli Stati con la relativa aliquota, che potrà reperire nella banca dati (VAT search);

occorrerà tenere una contabilità idonea ad identificare il dettaglio dell’imposta applicata per ciascuno Stato di destinazione;

tali contribuenti dovranno presentare trimestralmente all’Agenzia delle Entrate una speciale dichiarazione IVA, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, anche se nel trimestre precedente non si sono realizzate operazioni, utilizzando il canale OSS;

il versamento dell’imposta dovuta avverrà su base trimestrale e sarà possibile indicare un codice Iban per l’addebito diretto in conto corrente.

non sarà possibile mantenere aperte le partite Iva in altri Stati, salvo che per finalità diverse da quelle della vendita a distanza, ad esempio per la gestione dei depositi Iva.

Piccoli importi: cosa cambia nelle vendite a distanza dal 1 luglio 2021 Viene introdotta infine la “vendita a distanza di beni importati da Paesi terzi” e l’abolizione della vigente esenzione dall’IVA per i beni di valore inferiore a 22 euro importati da Paesi terzi. Con la forte crescita del commercio elettronico, tale esenzione per i prodotti importati ha determinato una grave distorsione della concorrenza a scapito dei fornitori europei. Pertanto, al fine di ripristinare la parità di condizioni per gli operatori economici dell’UE e proteggere le entrate fiscali degli Stati membri dell’UE, la direttiva (UE) 2017/2455 ne prevede l’abolizione a partire dal 1° luglio 2021 e l’applicazione del principio della tassazione nel luogo di destinazione. Al contempo, per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA dovuta sulla vendita di beni di valore modesto, ovvero non superiore a 150 euro, viene creato un nuovo regime che consente all’importatore stabilito nell’UE (o all’intermediario nominato) di riscuotere l’IVA presso l’acquirente e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS – Import One Stop Shop). Nel caso in cui non si ricorra all’IOSS, è previsto un regime doganale semplificato per l’adempimento dell’IVA per le importazioni inferiori a 150 euro, ma solo se l’immissione in libera pratica è effettuata nello Stato membro di consegna dei beni all’acquirente.


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