LEGGE DI BILANCIO 2022- Le novità in materia fiscale

La legge di Bilancio 2022 è stata approvata in via definitiva il 29 dicembre 2021.

Sul versante fiscale, la legge di Bilancio 2022 contiene alcune norme di forte impatto sulla tassazione innanzitutto delle persone fisiche, ma anche delle imprese.

La parte del leone la fanno la nuova IRPEF, che debutta nel 2022, e l’abolizione dell’IRAP per le imprese individuali e i lavoratori autonomi.

Ma non mancano altri interventi sia di proroga (come, ad esempio, la detassazione dei redditi dominicali e agrari per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali) sia di posticipo dell’entrata in vigore di alcune disposizioni (come quelle sulle nuove sugar tax e della platic tax). Per non parlare delle modifiche o proroghe di disposizioni già in vigore.

Di seguito, una prima sintesi di tutte le più importanti misure fiscali che in seguito saranno oggetto di approfondimento tenuto conto delle abituali circolari esplicative che saranno emanate dall’Agenzia delle entrate e di eventuali decreti applicativi.

Revisione dell’IRPEF

La prima novità riguarda la riduzione, da 5 a 4, delle aliquote IRPEF.

Nel dettaglio, viene soppressa l’aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%).

Inoltre, vengono rimodulate le detrazioni spettanti per tipologia di reddito e avvicinate le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).

Trattamento integrativo

Si modifica il D.L. n. 3/2020, che dispone il riconoscimento:

– di una somma a titolo di trattamento integrativo (c.d. bonus 100 euro) in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, di importo non superiore a 28.000 euro (art. 1, D.L. n. 3/2020);

– di una ulteriore detrazione che va riducendosi fino ad annullarsi per i redditi superiori a 40.000 euro (art. 2 D.L. n. 3/2020).

In particolare, con la legge di Bilancio:

– viene disposta la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus (che risulta pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l’anno 2020).

– si riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’art. 15 TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda. In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda;

– viene abrogata l’ulteriore detrazione di cui all’art. 2, D.L. n. 3/2020.

Misure IRPEF per gli enti locali

Le nuove aliquote IRPEF entrano in vigore il 1° gennaio 2022, ma gli enti locali avranno tempo fino al 31 marzo per adeguare le addizionali al nuovo sistema a 4 aliquote.

È stata inoltre introdotta una disposizione diretta a compensare la riduzione del gettito della compartecipazione IRPEF delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano. La norma prevede che gli importi spettanti a ciascuna autonomia saranno definiti con un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze entro il 31 marzo 2022, sulla base dell’istruttoria di un tavolo tecnico coordinato dal MEF Dipartimento finanze e Dipartimento Ragioneria dello Stato con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.

Abolizione IRAP per le persone fisiche

La legge esenta da IRAP dal periodo d’imposta 2022 (più precisamente dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio) le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni.

IVA su prodotti per l’igiene femminile

Si abbassa dal 22% al 10% l’aliquota IVA gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi per l’igiene femminile non compostabili.

Imposta di bollo sui certificati digitali

Si estende all’anno 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021.

Detassazione IRPEF coltivatori diretti e IAP

Si proroga all’anno 2022 l’esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Limite alle compensazioni

A decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 34, legge n. 388/2000), resta confermato a 2 milione di euro.

Agevolazioni fiscali acquisto prima casa under 36 anni

Si prorogano al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. prima casa under 36).

La norma agevolativa, prevista dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto.

Inoltre, se la cessione dell’abitazione è soggetta ad IVA, l’acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell’anno in cui l’atto è rogitato, beneficia di un credito d’imposta di importo pari a quello dell’IVA versata in relazione all’acquisto.

Tale credito d’imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell’IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Il credito d’imposta può essere altresì utilizzato in compensazione.

Prevista anche l’esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti di cui sopra.

Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani

Si modifica, ampliandola, la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani (art. 16, comma 1-ter TUIR). In particolare:

– si eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;

– si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare;

– si innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;

– si chiarisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;

– si eleva l’importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20% dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Agevolazioni fiscali per lo sport

Per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

Inoltre, si estende all’anno 2022 la possibilità di fruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus).

IVA su bovini e suini

Si estende al 2022 l’innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, fissata in misura non superiore al 9,5%, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina.

Rivalutazione beni

Si modifica la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).

Più in dettaglio:

– vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa;

– sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale nuova disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un’imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 125 al 16%) secondo l’importo del valore risultante dalla rivalutazione;

– in deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l’efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti;

– si consente, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.

Cashback

Si fissa al 31 dicembre 2021 la conclusione del cashback, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Inoltre, rimane ferma la sospensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021.

Pagamenti superiori a 5.000 euro da parte di PA

L’obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l’erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto.

Canone unico patrimoniale

Si proroga al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal D.L. n. 147/2020 (decreto Ristori). In particolare, si prorogano al 31 marzo 2022:

– l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati;

– le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;

– le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza da Covid-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.

Sospensione ammortamento

Si estende – a specifiche condizioni – la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100% annuo dell’ammortamento medesimo (art. 60, comma da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104/2020).

Nel dettaglio, l’agevolazione viene estesa all’esercizio successivo, ma solo per i soggetti che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Cartelle di pagamento

Si estende il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni.

Versamenti associazioni e società sportive dilettantistiche

Sospesi fino al mese di aprile 2022 alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

Si tratta dei versamenti:

a) delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) dell’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

I versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022).

Sospensione adempimenti tributari professionisti in malattia

Viene introdotta una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.


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