LEGGE DI BILANCIO 2023 – le principali novità fiscali

Proviamo, di seguito, a riportare una sintesi di tutte le più importanti misure fiscali approvate con la legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) 

Regime forfetario

Si innalza a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessi immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori a 100.000 euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

Mentre in caso di superamento del limite di 85.000 ma inferiore a 100.000 il regime cessa a partire dall’esercizio successivo.

Tassa piatta incrementale

A determinate condizioni e limitatamente all’anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario viene prevista una tassa piatta al 15% da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti.

Tassazione dei premi di risultato

È prevista la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Assegnazione beni ai soci

Vengono introdotte alcune agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci, da parte delle società – ivi incluse le c.d. società non operative.

In particolare, a queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva pari all’8% (10,5% per le società non operative) delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro.

Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.

Estromissione beni d’impresa

Le norme sull’estromissione dei beni di imprese individuali – ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva – sono estese anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Rivalutazione plus/minusvalenze e terreni e partecipazioni

Si prevede la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Sono inoltre estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola – posseduti alla data del 1° gennaio 2023 – le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo, stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 14%.

Partite IVA apri e chiudi

Si riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l’esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività.

Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile.

Vendita beni mediante piattaforme digitali

Al fine di apprestare misure di contrasto alle frodi IVA, si impongono obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line ai consumatori finali di determinati beni (quali, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), successivamente individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che siano presenti nel territorio dello Stato.

Responsabilità cessionario e committente per operazioni IVA inesistenti

Si modifica la responsabilità di cessionario o committente nell’ipotesi di cessione di crediti IVA inesistenti, nei casi in cui il cessionario applichi l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta.

Limiti per la contabilità semplificata

Dal 1° gennaio 2023, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Pagamenti in contante e mezzi di pagamenti elettronici

Si innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

Inoltre, viene previsto che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita, e che sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso carte di pagamento, e quelle dei prestatori e dei gestori di servizi di pagamento, determinano in via convenzionale le modalità dei loro rapporti al fine di garantire oneri proporzionali alle transazioni.

Estensione del credito d’imposta energia e gas

Sono prorogati i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali. Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:
– 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese energivore;
– 35% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
– 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese gasivore;
– 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore.

I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

Ammortamento imprese commercio al dettaglio

Le imprese che esercitano l’attività del commercio di beni al dettaglio possono dedurre le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati di un coefficiente fissato al 6%.

La misura riguarda le imprese che operano prevalentemente in specifici settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività.

IVA acquisto immobili a risparmio energetico

Le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA versata per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici o da OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio).

La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi ed è consentita anche con riferimento agli acquisti da OICR.

Credito d’imposta beni strumentali 4.0: termine per l’effettuazione dell’investimento

Le imprese potranno effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, entro il 30 settembre 2023 (in luogo del termine originariamente previsto del 30 giugno 2023).

Regime fiscale delle mance

Vengono qualificate come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le mance) nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive.

Tali somme sono tassate con un’imposta sostituiva dell’IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5% salvo espressa rinuncia del lavoratore: – entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
– ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 50.000 euro.


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