Legge di bilancio 2024 – le principali novità fiscali

Fringe benefits

Limitatamente al periodo d’imposta 2024, si introduce una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime ma già più volte recentemente modificata – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).

Il regime transitorio più favorevole consiste:

– nell’elevamento del limite di esenzione da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;

– nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

Inoltre, la nuova disposizione si applica nella misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest’ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.

Rivalutazione plus/minusvalenze e terreni e partecipazioni

Si estendono le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Analogamente a quanto già previsto in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali beni, purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024.

Cedolare secca sulle locazioni brevi

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica con l’aliquota del 26% (fino al 31 dicembre 2023 era 21%).

È confermata l’aliquota ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Inoltre, nel caso in cui la locazione avviene per il tramite di intermediari o piattaforme telematiche, questi ultimi devono applicare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 21%.

Infine, se i corrispettivi sono incassati da soggetti non residenti, se questi sono in possesso di stabile organizzazione in Italia o in uno Stato membro UE allora gli adempimenti sono a carico della stabile organizzazione.

Se invece sono privi di stabile organizzazione occorre nominare un rappresentante fiscale.

Plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili oggetto di Superbonus

Vengono fatti rientrare tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

A tali plusvalenze si può applicare l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26%.

Inoltre, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura:

  1. nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi;
  2. nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, si tiene conto del 50% di tali spese.

Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato come sopra indicato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Le nuove norme si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Controlli sugli immobili sui quali sono stati effettuati lavori con il superbonus

L’Agenzia delle Entrate verificherà, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione per invitare il contribuente a presentare la variazione catastale.

IVA sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori UE

L’articolo 38-quater del DPR n. 633/1972 (di recepimento dall’art. 147 della direttiva 2006/112/CE) consente ai soggetti che effettuano attività di commercio al dettaglio di non applicare l’Iva (“tax free shopping“), a favore dei turisti extra UE che effettuano nel territorio dello Stato acquisti di beni. La non applicazione dell’Iva (o l’applicazione ed il successivo rimborso per il turista) può avvenire a condizione che vengano rispettati determinati requisiti.

La legge di bilancio 2024 modifica da 154,94 euro a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, che possono essere effettuate senza il pagamento dell’IVA.

Ritenute su bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio

Dal 1° marzo 2024, passa dall’8% all’11% la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Ritenute alla fonte agenti assicurativi

Con la modifica dell’art. 25-bis, comma 5, DPR n. 600/73, è confermata la soppressione dell’esenzione dall’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Pertanto, anche per tali provvigioni, dall’1.4.2024, è applicabile la ritenuta a titolo d’acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l’intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).

Limiti alle compensazioni dei crediti erariali in F24

Con effetto dal 1° luglio 2024:

A – si sopprime la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante remote banking o modalità cartacea, anche nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo. Il comma 95 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024, infatti, in un’ottica di riduzione dei costi di riscossione fiscale (gli intermediari della riscossione convenzionati, vedi ad esempio le banche, sono remunerati per il servizio di pagamento degli F24), sembrerebbe dare portata generale all’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in presenza di compensazioni; infatti, le lettere a) e b), apportano una serie di modificazioni all’art. 11 (recante norme per la riduzione dei costi della riscossione fiscale), comma 2 , del D.L. n. 66 del 2014. 

Da qui, dal 1° luglio 2024, i versamenti in F24 (versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, ecc.) dovranno essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

Dunque viene meno il riferimento alle compensazioni a saldo zero, ora sostituito con un generico riferimento al caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

B – per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro per i quali:

1 – i termini di pagamento siano scaduti

2 – siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione,

a partire dal 1° luglio 2024, sarà esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24.

Tale esclusione cesserà solo quando le violazioni contestate verranno completamente rimosse a nulla rilevando la successiva riduzione parziale del debito iscritto a ruolo (ad esempio pagare parzialmente per scendere sotto la soglia dei 100.000)

Inoltre, in questi casi si applicheranno le regole secondo cui:

– l’Agenzia delle Entrate può sospenderefino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (art. 37, comma 49-terD.L. n. 223/2006);

– qualora, in esito all’attività di controllo di cui al punto precedente, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto (art. 37, comma 49-quaterD.L. n. 223/2006).

Situazione fino al 30/06/2024

In caso di presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro (art. 31, D.L. n. 78/2010), scaduti e non oggetto di regolare rateazione: è possibile utilizzare i crediti per la parte eccedente.

Esempio:

  • debiti a ruolo scaduti = 105.000
  • crediti erariali = 112.000
  • crediti utilizzabili in compensazione = 7.000 (eccedenza rispetto a 105.000)

Situazione dal 01/07/2024

In caso di presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 100.000 euro, scaduti e non oggetto di regolare rateazione: non è possibile utilizzare i crediti per la parte eccedente.

Esempio:

  • debiti a ruolo scaduti = 105.000
  • crediti erariali = 112.000

crediti utilizzabili in compensazione = 0

Compensazione crediti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL

Dal 1° luglio 2024, nel caso in cui si compensano crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL occorrerà utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, potrà essere effettuata:

– dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

– dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

– dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.

Cessazione partita iva

Con l’introduzione del nuovo comma 15-bis.3 all’art. 35, DPR n. 633/72 è confermata l’estensione dell’operatività del comma 15-bis.2 anche in caso di notifica da parte dell’Ufficio di un Provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, di cui ai commi 15-bis e 15-bis.1 (in mancanza di effettivo esercizio dell’attività e inadempimento degli adempimenti fiscali, al sussistere di specifici profili di rischio) nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti hanno comunicato la cessazione dell’attività.

Anche in tal caso, pertanto, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria / fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a € 50.000.

Compensazioni per le partite IVA cessate d’ufficio

Il divieto di avvalersi della compensazione dei crediti viene previsto non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA (come accade attualmente), ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.





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