Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l’obbligo di vaccino per gli over 50. Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio ed è entrato in vigore l’8 gennaio.
Obbligo vaccinale per soggetti over 50 e sanzioni
Dall’8 gennaio è in vigore la misura prevista dal decreto legge 5 gennaio 2022 che prevede l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50.
Il D.L. n. 1 del 2022, a far data dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, introduce (modificando il D.L. n. 44/2021) l’obbligo vaccinale per prevenire l’infezione dal virus SARS-CoV-2, per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.
L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto.
Obbligo vaccinale per tutto il personale universitario
Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico. «Il Cdm ha deliberato l’estensione dell’obbligo vaccinale, senza limiti di età, a tutto il personale che lavora nelle università e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica», ha spiegato la ministra Maria Cristina Messa. «Per gli studenti, invece, continua a valere il precedente obbligo di green pass», ha precisato. L’obbligo riguarda anche il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
Super green pass al lavoro o niente stipendio
Green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro
Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti all’obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del green pass rafforzato (app Verifica C-19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge) da parte dei lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale.
Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022.
E’ vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico – sanitarie devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.
Sospensione e sostituzione di lavoratori privi di green pass (base) anche per le aziende oltre i 15 dipendenti
Il D.L. n. 1/2022 sostituisce interamente il settimo comma dell’art. 9 septies del D.L. n. 52/2021 prevedendo che tutte le aziende (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata possano sospendere il lavoratore assente sprovvisto di certificazione verde Covid-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.
Green pass base per barbieri, parrucchieri e centri estetici
Tra le soluzioni, il decreto estende dal 20 gennaio l’obbligo di green bass cosiddetto “ordinario” o “base” a coloro che accedono a servizi alla persona (centri estetici, parrucchiere o barbiere) e dal 1 febbraio lo prevede per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. Negozi alimentari e supermercati sono esclusi dall’obbligo in quanto servizi essenziali. Un dpcm – che sarà adottato entro 15 giorni – preciserà il raggio d’azione della misura. Dal 20 gennaio per i colloqui visivi in presenza con i detenuti è richiesto il green pass di base.
Estensione del pass base in tribunale
La normativa prevede green pass di base per difensori, consulenti, periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia. La disposizione non si applica ai testimoni e alle parti del processo. E l’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde «non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.
Scuola
Per quanto riguarda la scuola, cambiano le regole per gestire gli studenti positivi. Con un meccanismo di quarantena a geometria variabile. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. Per la scuola primaria (scuola elementare), con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la Dad per la durata di dieci giorni. Infine, per quanto riguarda la scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici eccetera) fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine Ffp2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine Ffp2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la Dad per dieci giorni.
Utilizzo del Green pass (base e/o rafforzato) e quarantena precauzionale
Oltre a quanto già previsto dal decreto legge n. 221/2021, il combinato disposto delle misure contenute nel D.L. n. 229/2021 e del successivo D.L. n. 1/2022 comporta nuove disposizioni in merito all’utilizzo del green pass base (ossia la certificazione verde Covid-19 che si ottiene anche in seguito a test antigenico e/o molecolare) e del green pass rafforzato o super green pass, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.
Il green pass rafforzato sarà necessario:
da lunedì 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), per accedere ai seguenti servizi e attività: – alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; – sagre e fiere; – convegni e congressi; – feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; – servizi di ristorazione all’aperto; – impianti di risalita con finalità turistico -commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; – piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; – centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto. – mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale |
Il green pass base sarà necessario:
da giovedì 20 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 Marzo 2022) per accedere a: – servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.) – colloqui e visite in presenza con detenuti ed internati all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori; |
da martedì 01 febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico dpcm) e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) per accedere a: – pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con apposito dpcm) |
Le nuove misure non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea e comprovata certificazione medica. I titolari e i gestori dei servizi e delle attività in elenco sono tenuti alla verifica del possesso del green pass (base o rafforzato) attraverso l’app Verifica C19.