Il Consiglio dei ministri ha approvato il 7 luglio 2022, uno Schema di Decreto Legislativo per il lavoro sportivo, proposto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che va a modificare il D.LGS 36 2021, uno dei decreti attuativi della riforma dello sport prevista dall’art. 5 legge 86 2019 che dovrebbe entrare in vigore dal 2023.
Il nuovo provvedimento contiene misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali), per le prestazioni professionali, al fine di rendere l’impatto della riforma del 2021 più sostenibile per le associazioni le società dilettantistiche.
Il 29 settembre 2022 il Governo lo ha approvato definitivamente
Con il nuovo decreto legislativo si prevedono in particolare le seguenti novità:
- Riguardo gli ENTI SPORTIVI si introduce la possibilità di iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche a cooperative e agli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. Esclusione invece delle società di persone. Inoltre si esclude per gli enti del terzo settore la necessità di indicare come attività principale l’attività sportiva dilettantistica
- LAVORO SPORTIVO: Si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, come ad esempio manager, addetti agli arbitri, segretari generali, osservatori, data scientists e collaboratori tesserati che svolgono mansioni necessarie allo svolgimento delle attività. Restano sempre escluse le figure puramente amministrativo- gestionali
Lavoro sportivo autonomo collaborazione coordinata e continuativa requisiti
- Precisati, nell’area del dilettantismo, i presupposti per l‘instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, con un massimo di 18 ore settimanali (escludendo il tempo dedicato alle manifestazioni sportive)
Adempimenti
- Gli ADEMPIMENTI per costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, sono semplificati e digitalizzati, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che può sostituire il Libro unico e le comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego per i rapporti di lavoro subordinato e autonomo.
Volontario sportivo
- Definita la figura del volontario sportivo che potrà essere utilizzato anche dagli enti sportivi CONI, CIP, Sportesalute con utilizzo di rimborso delle spese documentate. Vietata invece la remunerazione come per i volontari del terzo settore ma con la differenza che non sono specificati massimali per le spese rimborsabili e non viene specificata la possibilità di autocertificazione.
- Viene meno la figura dell’amatore
- Consentita la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni, invece che 18, con limite massimo di 23 anni
- Si rinvia al 31 luglio 2023 invece che primo luglio 2021 l’abolizione definitiva del vincolo sportivo (ovvero la limitazione della libertà contrattuale dell’atleta) estesa anche al dilettantismo. Potrà essere prevista da federazioni e discipline associate una disciplina di gradualità per questa abolizione.
- i CONTROLLI SANITARI saranno disciplinati da una DPCM, con prossimo decreto, non più dalle federazioni ma non sarà più obbligatoria la scheda sanitaria. Si confermano invece i criteri generali per la tutela in ambito agonistico. Lo stesso DPCM dovrà definire gli accertamenti ai fini dell’idoneità psicofisica del lavoratore sportivo
- In tema di ASSICURAZIONE INAIL si prevede che la determinazione dei primi sia affidata a al decreto del ministero del lavoro di concerto con l’autorità delegata allo sport e non più con Inail. Per il calcolo del premio non saranno rilevanti i compensi percepiti e la copertura per responsabilità civile va assicurata anche ai volontari
Tassazione e gravami contributivo
Nella bozza ufficiosa e la relativa relazione tecnica si specificano invece le seguenti novità dal punto di vista fiscale e contributivo:
- Modifica dell’aliquota contributiva per i dilettanti al 25%, saranno considerati il 50% dei compensi fino al 31.12.2027;
- esclusione del recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1.1.2023 (data di entrata in vigore del decreto 36/2021)
- esenzione totale dagli obblighi fiscali e contributivi resta applicabile fino a 5.000 euro di reddito del lavoratore autonomo (dilettante)
- Per i compensi superiori a 5.000 euro e fino a 15.000 euro, resta applicabile l’esenzione IRPEF mentre sono dovuti i contributi previdenziali all’INPS
- Oltre i 15mila euro di reddito sarà dovuto sia l’Irpef che i contributi previdenziali, sia per l’area del dilettantismo che per gli atleti fino a 23 anni nel settore professionistico
- ai premi riconosciuti ai tesserati dilettanti per risultati nelle competizioni sportive si applica la ritenuta alla fonte del 20%
Categoria | Tassazione fiscale | Imponibile previdenziale |
Per dilettanti e professionisti | 25% se dipendenti con riduzione al 50% fino al 2027 | |
Fascia di esenzione | 5000 | |
Redditi tra euro 5000 ed euro 15.000 | 15.000 esenzione | Pagamento contributi previdenziali 25% |
Oltre ad euro 15.000 sia dilettanti che professionisti under 23 | Pagamento tassazione ordinaria | Pagamento contributi |