ROTTAMAZIONE TER E SALDO STRALCIO : nuova scadenza al 30 novembre 2021

Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadute nel 2020 e quelle del 2021 si possono versare entro il 30 novembre, a patto che si versi integralmente tutto il dovuto (rate 2020 e 2021). Per i piani di dilazione, la soglia di decadenza è innalzata da 10 a 18 rate non pagate (non consecutive). I decaduti saranno riammessi automaticamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020. Sono le principali novità contenute nel pacchetto riscossione previsto dal decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2021.

Definizione agevolata: riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio

Il primo intervento del nuovo decreto fiscale riguarda la riammissione nei termini dei contribuenti che siano decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio (art. 1): tutti i contribuenti che non sono riusciti a rispettare la “ri-calendarizzazione” post-Covid dei termini di pagamento potranno versare integralmente tutte le rate scadute nel 2020 e nel 2021 (28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021), entro il giorno 30 novembre 2021.

Si tratta, almeno per ora, dell’ultima chiamata per tutti coloro che non siano riusciti nel 2021 a versare le rate scadute nel 2020.

Quindi i contribuenti che, nonostante le proroghe concesse durante la fase emergenziale, non siano riusciti, sia nel 2020 che nel 2021, a effettuare i versamenti potranno beneficiare di tale riammissione e versare le rate scadute entro la fine di novembre.

Tale novità è assai interessante per un motivo fondamentale: evitare di perdere i benefici della definizione agevolata. Infatti, coloro che non avevano rispettato i termini per il versamento rateale erano considerati decaduti, cosicché si trovavano nella situazione di dover versare il debito originario, comprensivo di interessi e sanzioni. Fermo restando che le somme eventualmente già corrisposte, sarebbero state conteggiate quali acconti sul dovuto.

Con il nuovo art. 1 si ha una sostituzione del precedente comma 3 dell’art. 68, D.L. n. 18/2020, che prevede un termine unico, ossia il 30 novembre 2021, per rimettersi in regola con le rate scadute e beneficiare ancora della definizione agevolata.

Tale misura ha sì, da un lato, un intento positivo verso il contribuente, concedendogli questo termine ultimo per rimettersi in regola e sfruttare gli enormi benefici delle definizioni agevolate, ma dall’altro presenta una criticità non da poco: ossia il versamento integrale di tutte le somme (2020 e 2021).

Quindi in un’ottica prettamente pratica, a fine novembre, colui che volesse rimettersi in regola con i pagamenti sarà tenuto a uno sforzo enorme in termini economici, ossia dovrà versare degli importi assai elevati e molto onerosi.

Qui sarebbe auspicabile che venisse introdotta e prevista una modalità ulteriore per “spalmare” il debito residuo in nuove rate che possano essere corrisposte a cavallo tra la fine del 2021 e tutto l’anno 2022.

Definizioni agevolate: nuovo termine di pagamento

Rata in scadenzaTermine versamento precedente (tolleranza di 5 giorni)Nuovo termine unico (versamento integrale)
28 febbraio 2020 31 marzo 202031 luglio 2021 
31 maggio 202031 agosto 2021 
31 luglio 202030 settembre 2021 
30 novembre 202031 ottobre 2021 
28 febbraio 2021 31 marzo 2021 31 maggio 2021 31 luglio 202130 novembre 202130 novembre 2021

Novità per i piani di rateazione – innalzamento della soglia di decadenza

Le principali novità, relative ai piani di rateazione ex art. 19, D.P.R. n. 602/1973, riguardano:

l’innalzamento della soglia di decadenza dal piano in caso di mancato pagamento di 18 rate, in luogo di 10, anche non consecutive;

– la “riammissione automatica” ai decaduti dai piani di rateazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, il cui termine delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021;

– la validità degli adempimenti già svolti dall’agente della riscossione e acquisizione dei versamenti già compiuti dai contribuenti.

In dettaglio:

Passano da 10 a 18 le rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dai piani di rateazione.

L’art. 3 del decreto fiscale ha previsto che, per i piani di dilazione in essere dall’8 marzo 2020, il contribuente non decadrà più in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, bensì di 18.

L’innalzamento di tale soglia prevede, pertanto, che il contribuente possa beneficiare di un maggior numero di rate “non pagate” prima di perdere i benefici della dilazione di pagamento.

La disposizione normativa a cui fare riferimento è l’art. 19, D.P.R. n. 602/1973 che prevede la dilazione di pagamento, delle somme iscritte a ruolo, concessa dall’Agente della riscossione al contribuente che ne abbia fatto richiesta.

Al comma 3 (punti a, b, c) è espressamente disciplinata la decadenza dal piano di rateazione, in caso di mancato pagamento di 5 rate non consecutive, con conseguente:

(i) perdita del beneficio della dilazione;

(ii) iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto ed immediatamente escutibile anche in unica soluzione;

(iii) possibilità di ripresentazione di nuova istanza di rateazione, previo saldo del pregresso in un’unica soluzione.

Il comma 2-ter dell’art. 68, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), in relazione ai piani in essere alla data dell’8 marzo 2020, ha esteso il numero delle rate da 5 a 10, anche non consecutive, il cui mancato pagamento comporterà la preannunciata decadenza dal piano rateale.

Ora la nuova modifica legislativa ha ampliato ulteriormente – da 10 a 18 – il numero dei versamenti, cosicché il contribuente potrà beneficiare di un “maggior respiro” prima di veder decaduta la propria rateazione.

Decadenza dai piani di rateazione: quante rate non si possono versare?
5 rate (art. 19, comma 3, D.P.R. n. 602/1973)
10 rate (art. 68, comma 2-ter, D.L. n. 18/2020)
18 rate
Nota bene Mancato versamento anche non consecutivo

Quali effetti in caso di decadenza dai piani di dilazione?

I contribuenti incorsi in decadenza dai piani di dilazione, in essere alla data dell’8 marzo 2020, beneficiano dell’automatica riammissione ai medesimi piani.

Per effetto del nuovo comma 2 dell’art. 3 i decaduti beneficeranno così della “riammissione automatica”, fermo restando che anche in tal caso si applicherà il nuovo termine decadenziale del mancato versamento delle 18 rate, anche non consecutive, in luogo delle precedenti 10.

È importante sottolineare che i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 imponevano ai contribuenti di versare il dovuto entro il 30 settembre 2021 per evitare la decadenza, come peraltro stabilito dall’art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020. Nel dettaglio, tale norma aveva previsto la sospensione dei versamenti dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, statuendo poi che il versamento doveva essere eseguito entro il 30 settembre 2021.

Per effetto del nuovo intervento, chi non sia riuscito a rispettare la scadenza di fine settembre, potrà beneficiare di un ulteriore mese, ossia rimettendosi in regola entro il 31 ottobre 2021.

Attività dell’agente della riscossione e versamenti già eseguiti: cosa accade?

Il comma 3 dell’art. 3, collegandosi al comma 2, prevede che gli atti e provvedimenti adottati da parte dell’Agente della riscossione, nonché gli adempimenti svolti, a partire dal 1° ottobre 2021, conservano la loro efficacia: ne deriva che se l’Agente della riscossione si fosse “mosso” nei confronti del contribuente già dai primi di ottobre, le attività svolte sarebbero valide ed efficaci. Saranno inoltre fatti salvi i relativi effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.

Inoltre saranno acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei relativi piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi moratori corrisposti ai sensi dell’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 nonché le sanzioni e le somme aggiuntive versate (ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999).


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