Con il termine dello stato di emergenza Covid-19 è pienamente in vigore la disposizione, dettata dalla legge di Bilancio 2022, che riguarda l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei cantieri temporanei e mobili dove si svolgono lavori finalizzati alla fruizione di bonus fiscali edilizi.
Ai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.L. n. 4/2022, la norma diviene operativa a partire dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data. L’obiettivo dichiarato dal legislatore è quello di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva.
Per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che siano di importo superiore a 70.000 euro, le agevolazioni previste per i bonus fiscali possono essere concesse solo se nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture emesse è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Limite 70.000 euro riguarda importo complessivo dell’opera
Il Decreto Ucraina specifica che l’obbligo del contratto collettivo vale per le opere il cui importo complessivo risulti superiore a 70mila euro, ma aggiunge che tale l’obbligo si applica solo ai lavori edili.
Questo significa che, se un’impresa sta eseguendo un lavoro edile di importo inferiore a 70mila euro, ma che concorre alla realizzazione di un’opera di valore superiore a 70mila euro, deve applicare il contratto collettivo.
Novità del decreto Ucraina
Proprio su questo punto interviene un emendamento approvato dal Senato in sede di conversione in legge del decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022), in base al quale il nuovo obbligo:
– si applica alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro;
– è riferito esclusivamente ai soli lavori edili (o di ingegneria civile).
Ambito di applicazione
La novità si applica a tutti i cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile:
– costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
– le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
– scavi;
– montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei lavori.
Tra questi si tratta, in particolare, dei lavori per i quali il committente voglia usufruire di una o più delle seguenti misure:
– Super ecobonus e super sismabonus
– Bonus ristrutturazioni;
– Ecobonus ordinario;
– Sismabonus ordinario;
– Bonus facciate;
– Nuovo bonus 2022 Barriere architettoniche;
– Bonus mobili;
– Bonus aree verd”;
– Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro;
a prescindere dalla modalità di fruizione (detrazione in dichiarazione dei redditi o esercizio di una delle opzioni per cessione e/o sconto in fattura)
N.B. Le disposizioni si applicano anche nel caso di subappalto. |
Come procedere
La procedura da seguire per operare correttamente si articola in tre fasi e permea l’intera operazione di committenza, realizzazione e pagamento dei lavori:
1. nel contratto di appalto è necessario indicare che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
2. nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori deve essere riportato il CCNL indicato nel contratto di appalto;
3. il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Sarà poi l’Agenzia delle Entrate a procedere con la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, attraverso l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e le Casse edili.
Controlli per il visto di conformità
La norma prevede espressamente che il soggetto incaricato del rilascio del visto di conformità verifichi anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Si tratta dunque di una verifica che si limita esclusivamente all’aspetto formale senza estendersi alla effettiva applicazione delle previsioni in esso contenute parte del datore di lavoro, né della riconducibilità o meno del tipo di contratto collettivo prescelto tra quelli che soddisfano i requisiti previsti dalla norma.
Attestazione di congruità
Ai sensi del D.L. n. 143/2021, le disposizioni in esame si applicano alle medesime fattispecie già soggette, a decorrere dal 1° novembre 2021, all’obbligo del DURC di congruità: cantieri pubblici e privati di importo superiore a 70.000 euro.
La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. L’attestazione di congruità viene rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.