BONUS EDILIZI

decreto antifrode 157 del 2021 concetto di visto di conformità, di relazione di congruità, circolare 16 del 2021, concetto di lavori anche solo iniziati

Il testo integrale della circolare numero 16 del 29 novembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate recita in ambito alle restrizioni conseguenti al decreto antifrode, al Dl 157 del 2011 e al seguente processo

  1. Per i bonus diversi dal super previsto nel Dl 34 del 2020
  2. nel solo caso di sconto in fattura o di cessione del credito
  3. obbligo di visto di conformità
  4. al fine del rilascio del visto di conformità obbligo di attestazione tecnica di congruità ed effettuazione dei lavori
  5. con l’aggravante che i lavori per essere dichiarati congrui, salvo per quanto attiene l’eco bonus, Dl 63 del 2013, articolo 14, per il quale è possibile fare riferimento al D.M. 2 agosto 2020, per gli altri, obbligo di attendere decreto attuativo che sarà pubblicato attorno al 10 dicembre 2021

Per quanto sopra già in una faq pubblicata nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate precisava che l’attestazione doveva essere non solo di conferma della congruità ma di conferma dell’intervenuta effettuazione dei lavori

Da questo momento si era condiviso di fatto che era impossibile il rilascio di un’attestazione prima che i lavori fossero effettuati

Della circolare sopra citata, al paragrafo 1.2.2 ultimo comma adesso si legge

Va, infine, chiarito che, per i Bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti. Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

A fronte di questa indicazione si può nuovamente affermare come in precedenza che

  1. per lavori iniziati (a nulla serve la dichiarazione e la richiesta di titolo abitativo presentata all’ente locale) (si ritiene che per iniziati sia sufficiente l’approntamento del cantiere, la posa delle impalcature a solo titolo di esempio)
  2. per lavori pagati, anche utilizzando il presupposto dello sconto in fattura
  3. per lavori totalmente fatturati anche a fronte del presupposto di cui sopra

anche se non ultimati, anche se solo ad uno stato embrionale, sia possibile procedere con il visto di conformità con sottostante dichiarazione tecnica di congruità e di effettuazione del solo inizio lavori



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