DECRETO ENERGIA 2022 – nuovi crediti d’imposta per le bollette delle imprese

Nuovi crediti d’imposta sono stati previsti a favore delle imprese per il contenimento dei costi di energia elettrica e gas naturale, nonché per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud. Finalmente sono in vigore le misure per contrastare l’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici approvate con D.L. n. 21/2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Diverse sono le misure a sostegno delle imprese, tra cui:

  • i crediti d’imposta energetici che aumentano dal 20 al 25% delle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 dalle imprese energivore per l’acquisto delle componenti energetiche,
  • il credito d’imposta del 15% aumentato al 20%, riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale nel secondo trimestre di quest’anno.

Entrambi entrano dunque nel mercato dei bonus fiscali cedibili.

Credito per imprese energivore

L’art. 4 del D.L. n. 17/2022 (decreto energia) ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese che presentano alti consumi di energia elettrica, le imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Il credito d’imposta spetta alle imprese i cui costi medi per kilowattora del primo trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, hanno subito un incremento di oltre il 30% rispetto ai corrispondenti costi del primo trimestre 2019. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e auto consumata dalle imprese nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kilowattora è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

A seguire, l’art. 4, D.L. n. 17/2022 (decreto energia), ha introdotto un’analoga misura a valere sul secondo trimestre 2022. Il credito è pari al 20 per cento delle spese sostenute, aumentato al 25%, ma con riferimento alla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il contributo introdotto dall’art. 4, D.L. 17/2022, come già evidenziato, spetta anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In questo caso, il requisito dell’incremento del costo per kWh di energia elettrica (prodotta e autoconsumata) va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica; il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dato dalla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale (PUN) dell’energia elettrica.

Credito imprese gasivore

L’art. 5 del D.L. n. 17/2022 (decreto energia), invece, ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che presentano alti consumi di gas naturale (allegato, D.M. n. 541/2021), le imprese gasivore, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il credito d’imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercato energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Per accedere al credito d’imposta è richiesto un consumo, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, di un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 30%, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. In questo caso, il credito d’imposta spettante è pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, aumentato con il dl al 20%, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Credito d’imposta per l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili

L’art. 14, D.L. n. 17/2022 (decreto energia) ha poi disciplinato un nuovo credito d’imposta finalizzato all’incremento dell’efficienza energetica ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni del Sud, quali in particolare Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. Il credito d’imposta è attribuito, fino al 30 novembre 2023 con regimi di aiuto sugli investimenti realizzati pari al:

– 45% per le piccole imprese;

– 35% per le medie;

– al 25 % per le grandi Imprese.

É opportuno evidenziare che le percentuali di aiuto per le regioni Abruzzo, Molise e Sardegna si riducono al 30%, 20% e 10%.

Costi ammessi

I costi ammissibili si riferiscono agli investimenti incrementali finalizzati al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica ed all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle singole unità produttive.

Caratteristiche dei crediti

In merito ai crediti analizzati è opportuno evidenziare che:

– sono utilizzabili esclusivamente in compensazione;

– non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);

– sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

– non si applica il limite di 2 milioni di euro per le compensazioni orizzontali dei crediti (di cui all’articolo 34 L. 388/2000).


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