Green Pass base anche per Poste, Banche e Negozi – LE REGOLE DAL 1 FEBBRAIO 2022

Come già in precedenza comunicato scatta dal 1° febbraio la nuova stretta anti Covid: per andare a pagare un bollettino postale o a versare un assegno in banca bisognerà avere il green pass, anche in formula base, ovvero ottenuto da tampone. Solo per gli ultra cinquantenni, poi, termina il periodo di “tolleranza” verso chi non si è ancora vaccinato e possono scattare le prime sanzioni da 100 euro.

Accesso riservato ai possessori di green pass ed eccezioni

Dopo una prima tappa concentrata sui servizi alla persona (parrucchieri, barbieri ed estetiste) a cui già dal 20 gennaio si accede solo con il possesso del passaporto vaccinale, ora questo requisito si allarga alla gran parte delle attività al chiuso: tabaccai, negozi di abbigliamento e commercianti al dettaglio in genere, ma anche banche e uffici postali, nonché tutti gli uffici pubblici, solo per citarne alcune.

Il Dpcm, approvato il 21 gennaio scorso, come previsto, indica solo le attività per accedere alle quali non è necessario possedere il Green Pass.

Così si potrà entrare senza verifiche:

– nei negozi di alimentari

– nei supermercati (e le faq del Governo precisano: «Per l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali»),

– nelle farmacie e parafarmacie altri esercizi specializzati di  medicinali non soggetti a prescrizione medica

– negli studi medici o veterinari

– nei negozi di ottica

– nei negozi di animali  domestici  e  alimenti  per animali domestici in esercizi specializzati

– presso i distributori di carburante

– nei negozi di articoli igienico-sanitari.

– nei negozi di articoli medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati.

–  presso i rivenditori di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

– nelle caserme e negli uffici giudiziari per attività indifferibili quali le denunce

– nei chioschi all’aperto (comprese le edicole all’aperto)

Negli altri negozi e, in generale, nelle «attività che si svolgono al chiuso» (spiega il Dpcm) scatta l’obbligo del green pass, almeno fino al 31 marzo. Compreso quello ottenuto grazie a tampone, rapido o molecolare.

Di pari passo viaggia l’obbligo per i titolari delle attività di controllare il documento, come già accade ad esempio per bar e ristoranti, pena una sanzione che va da 400 a 1.000 euro. Più la possibile chiusura temporanea dell’esercizio.

OBBLIGO GREEN PASS NEI NEGOZI: BASTANO CONTROLLI A CAMPIONE | FAQ GOVERNO

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I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all’ingresso?
“No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali”.

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Con questa FAQ pubblicata sul suo sito web il Governo è venuto incontro alle molte proteste di titolari di esercizi commerciali che lamentavano la mera impossibilità di assicurare un controllo puntuale all’ingresso nell’attività.

Gli esercenti dunque non hanno l’obbligo di controllare il Green pass all’ingresso, ma devono farlo “a campione” su chi è già entrato.

Riteniamo importante questo chiarimento del Governo che va interpretato nel senso di rendere organizzativamente meno gravosi i controlli per gli esercizi (diversi da quelli che vendono le tipologie di beni essenziali), anche se di fatto non esonera dall’onere del controllo da effettuare tramite l’App VerificaC19.

Pertanto, anche al fine di dimostrare di aver ottemperato alle previsioni normative, in caso di verifica da parte degli organi di controllo, suggeriamo agli esercenti di:

  • scaricare e tenere sempre aggiornata la versione dell’App VerificaC19;
  • di effettuare controlli a campione per il possesso da parte della clientela del Green pass;
  • assicurare sempre la presenza del titolare o di un suo delegato, incaricato con atto formale recante le istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica

Esteso l’obbligo vaccinale

Sempre dal 1 febbraio il perimetro dei lavoratori soggetti ad obbligo vaccinale, a prescindere dall’età, si allarga fino a ricomprendere tutto il comparto dell’istruzione, con il personale universitario, quello dei conservatori e degli istituti tecnici superiori.

E, ancora, dal primo febbraio tutti gli ultra cinquantenni, compresi gli europei e gli extracomunitari, che non si sono ancora vaccinati (anche con terza dose se scaduti i termini) sono passibili della sanzione di 100 euro.

I lavoratori

Un altro giro di boa è fissato al 15 febbraio, quando i lavoratori over 50 potranno accedere ai luoghi di lavoro solo con green pass rafforzato, e non più con il semplice tampone. Chi non lo ha va considerato assente ingiustificato, ma conserva il posto.

Di pari passo viaggia l’obbligo per i datori di lavoro di controllare il documento, pena una sanzione che va da 600 a 2.500 euro.


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