LEGGE DI BILANCIO 2022- Le novità per Agevolazioni e Finanziamenti

Nella Legge di Bilancio 2022 c’è un ampio pacchetto di misure agevolative per le imprese; di seguito una prima sintesi delle misure così come approvate in via definitiva.

Novità per il superbonus 110%

In tema di bonus edilizi, la legge di Bilancio porta diverse novità per il superbonus 110%.

In primo luogo, cambia il calendario del superbonus (art. 1, comma 28, lettere a-e, lettere g-l). In particolare, ferma restando la scadenza del 30 giugno 2022, la maxi-detrazione viene prorogata:

– fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;

– fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa;

– fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche: il superbonus spetta per le spese sostenute.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i precedenti casi, il superbonus è riconosciuto nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (art. 1, comma 28, lettera f).

Il comma 43 chiarisce quali sono i fattori di conversione in energia primaria da applicarsi per la predisposizione degli attestati di prestazione energetica allegati all’asseverazione necessaria per fruire della detrazione del superbonus.

Bonus facciate

Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti viene confermato anche nel 2022, ma con aliquota al 60% (art. 1, comma 39).

Proroga bonus edilizi “minori”

Vengono prorogati invece fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus “minori” (art. 1, commi 37, 38):

– la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%, con limite di spesa a 96.000;

– l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;

– il sisma bonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013);

– il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024;

– il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (di cui all’art. 1, commi 12-15, legge n. 205/2017).

Detrazione per abbattere le barriere architettoniche

Viene istituita (art. 1, comma 42) una nuova detrazione al 75%:

– per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;

– per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell’impianto, sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

limiti di spesa variano in base al numero delle unità immobiliari all’interno degli edifici: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo; 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetterà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e può essere fruita nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali oppure è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Sconto in fattura/cessione del credito e controlli

Vengono prorogate le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito (art. 1, comma 29):

– per gli anni 20222023 e 2024 per eco e sisma bonus “ordinari”, bonus facciate e detrazione IRPEF 50% per le ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche;

– fino al 31 dicembre 2025 per il superbonus.

Il comma 29 – riproducendo, con qualche novità, le disposizioni del D.L. n. 157/2021 (che viene conseguentemente abrogato) – conferma, per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate.

Viene precisato che spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili.

Per il 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui il superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il visto non sarà necessario se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Il comma 30 riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio, mentre i commi da 31 a 36 chiariscono i poteri dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dei controlli su superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Altri bonus “casa”

Bonus per sistemi di filtraggio acqua potabile

Prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (art. 1, comma 713).

Il bonus – istituito dall’art. 1, commi 1087-1089 della legge di Bilancio 2021 – è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.

Il beneficio è riconosciuto fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Credito d’imposta impianti fonti rinnovabili

Al comma 812 viene istituito un credito d’imposta, ai fini dell’IRPEF, per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Sarà un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze a definire le modalità attuative.

Le risorse finanziarie stanziate ammontano a 3 milioni di euro per il 2022.

Bonus investimenti 4.0

Viene prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1, comma 44). In particolare:

A) per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016) effettuati dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;

B) per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato B alla Legge 232/2016), vengono previste le seguenti aliquote:

– fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

– dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

– per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Credito d’imposta per attività di R&S, innovazione e design

Prorogata e modificata anche la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (art. 1, comma 45).

In particolare:

– il credito di imposta per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale viene esteso fino alla fine del 2031, ma dal 2023 sarà riconosciuto nella misura del 10%, con massimale a 5 milioni di euro;

– il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d’imposta per design e ideazione estetica, sarà riconosciuto nella misura del 10% (nel limite massimo di 2 milioni) fino al 2023, mentre nel 2024 e 2025 scenderà al 5% (sempre nel limite massimo di 2 milioni);

– il credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, sarà pari al 15% fino al 2022 (con un limite massimo di 2 milioni), 10% (con un limite massimo di 4 milioni) nel 2023 e al 5% (con un limite massimo annuale di 4 milioni) nel 2024 e 2025.

Nuova Sabatini

Viene rifinanziata con 900 milioni di euro la Nuova Sabatini e reintrodotta l’erogazione in più quote per i finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro (art. 1, commi 47 e 48).

Sostegno all’internazionalizzazione

Il comma 49 incrementa:

– di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri ex 394/1981;

– di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo per la promozione integrata (ex art. 72, comma 1, del D.L. 18/2020).

Novità per il Fondo garanzia PMI

I commi da 53 a 58 intervengono sulla disciplina del Fondo di garanzia.

Innanzitutto, viene prevista la proroga fino al 30 giugno 2022 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’art. 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), prevedendo, al contempo, che a partire dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo.

Viene inoltre disposto che, dal 1° gennaio 2022, la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro passa dal 90 all’80%.

Il comma 54 specifica che per le richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.

Ai sensi del comma 55, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo sarà pari a 5 milioni di euro e la garanzia sarà concessa mediante applicazione del modello di valutazione, fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione.

Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione saranno garantite dal Fondo nella misura massima del 60% dell’importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante. Resteranno ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto ministeriale 6 marzo 2017.

Garanzia SACE

Il comma 59, intervenendo sull’art. 1 del D.L. n. 23/2020, proroga al 30 giugno 2022 l’operatività della Garanzia Italia.

Viene confermata fino al 30 giugno 2022 la garanzia SACE per le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese), ex art. 1-bis.1 del D.L. n.23/2020.

Fondo Gasparrini

Al comma 62 viene confermata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina derogatoria del Fondo Gasparrini, che permette ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.

Durante il periodo di sospensione la banca calcola gli interessi al tasso contrattuale vigente, sull’importo del debito residuo al momento della sospensione. Alla ripresa dell’ammortamento il 50% della somma degli interessi maturati durante la sospensione sarà coperto dal Fondo, mentre il restante 50% resta a carico del mutuatario.

Rifinanziamento bonus TV e decoder

Viene rifinanziato con 68 milioni di euro per l’anno 2022 il bonus tv e decoder, che prevede l’erogazione di contributi per acquistare un nuovo decoder (senza rottamazione) oppure un apparecchio televisivo, a condizione di rottamare un apparecchio televisivo acquistato prima del 22 dicembre 2018.

I soggetti di età superiore a 70 anni e che usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui potranno ricevere, previa richiesta a Poste, il decoder (che deve avere un costo non superiore a 30 euro) direttamente a casa. In caso di attivazione della misura, gli utenti potranno chiedere a Poste assistenza telefonica sull’installazione (art. 1, commi da 480 a 485).

Fondo per l’efficienza energetica

Il comma 514 – intervenendo sull’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 102/2014 – cambia la natura del Fondo nazionale per l’efficienza energetica da rotativa a mista e stabilisce che lo stesso possa provvedere anche all’erogazione di finanziamenti di cui una quota parte sia a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

L’incentivo sostiene interventi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

Le agevolazioni sono rivolte a imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, ESCO e Pubbliche Amministrazioni.

Misure per l’agricoltura

Diverse le misure a favore delle imprese agricole (art. 1, commi 515-519 e 521-526).

Con il comma 523 si emenda l’art. 9, D.Lgs. n. 185/2000, armonizzandolo con la formulazione dell’art. 10-bis dello stesso decreto, per come modificato dall’art. 68, comma 9, D.L. n. 73/2021, che ha esteso la misura “ISMEA più impresa”, inizialmente prevista solo in favore dei giovani imprenditori, anche alle donne di tutte le età.

Si amplia inoltre la platea dei soggetti beneficiari della misura, eliminando il vincolo di soglia minima della metà numerica dei soci quale requisito di ammissibilità delle società.

Post modifica, quindi, l’accesso è consentito alle imprese amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra 18 e 40 anni o da una donna ovvero, nel caso di società, composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni o da donne.

Ante modifica, invece, erano ammesse le imprese amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra 18 e 40 anni o da una donna ovvero, nel caso di società, composte per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni o da donne.

Si prevede inoltre:

– l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, di un “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo-climatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022;

– l’incremento di 50 milioni di euro, per l’anno 2022, delle risorse finanziarie dedicate alle attività svolte da ISMEA a condizioni di mercato (aumenti di capitale, prestiti obbligazionari, strumenti finanziari partecipativi), per progetti di sviluppo delle società del settore agricolo e agroalimentare (ISMEA Investe);

– l’incremento di 10 milioni di euro delle risorse finanziarie dedicate alle attività svolte da ISMEA per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine;

– l’incremento di 5 milioni per il 2022 della dotazione del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile in agricoltura (ISMEA donne in campo);

– l’incremento di 15 milioni di euro, per il 2022, delle risorse destinate a finanziare attività in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (ISMEA più impresa).

Microcredito

Il comma 914 modifica la disciplina del microcredito:

– elevando da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;

– consentendo agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro;

– prevedendo che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati

Bonus edilizi 2022: quali sono e quando scadono

Riportiamo di riepilogo delle scadenze prorogate dei bonus edilizi:

SUPERBONUS 110%

SoggettiScadenza
– Condomini (soggetti di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a, D.L. n. 34/2020) per i lavori sulle parti comuni condominiali – Persone fisiche per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio31 dicembre 2025 (detrazione: 110% fino alla fine del 2023, 70% nel 2024 e 65% nel 2025)
Persone fisicheproprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate (soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera a, D.L. n. 34/2020): – per i lavori sulle parti comuni condominiali; – per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio interamente posseduto
Onlus, associazioni di volontariato, associazioni di promoziona sociale (soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis, D.L. 34/2020)
Persone fisiche per interventi effettuati sulle unità unifamiliari o unità funzionalmente autonome (soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b, D.L. n. 34/2020) – Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera c, D.L. n. 34/2020) – Persone fisiche per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio30 giugno 2022, ovvero 31 dicembre 2022 se entro il 30 giugno 2022 vengono effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
– Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera c, D.L. n. 34/2020) – Persone fisiche per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio30 giugno 2023, ovvero 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2022 vengono effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
– Enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera c, D.L. n. 34/2020) – Persone fisiche per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio
Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera d, D.L. n. 34/2020)
Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera e, D.L. n. 34/2020)30 giugno 2022
BONUS MINORI
BonusScadenza
Nuova detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche31 dicembre 2022
Bonus facciate31 dicembre 2022 (detrazione al 60%)
Detrazione Irpef al 50% per il recupero del patrimonio edilizio, con limite di spesa a 96.000 euro31 dicembre 2024
Ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75%31 dicembre 2024
Sisma bonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85%31 dicembre 2024
Bonus unico 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica31 dicembre 2024
Bonus mobili31 dicembre 2024 (spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022, e a 5.000 euro nel 2023 e 2024)
Bonus verde31 dicembre 2024
Credito di imposta per il sistema di filtraggio dell’acqua31 dicembre 2023


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