LIMITE ALL’UTILIZZO DI DENARO CONTANTE 2022: ripristinata la soglia di Euro 2.000

Il previgente articolo 49 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, i.e. “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore“, in vigore dal 21 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022, al comma 3-bis – come inserito dall’articolo 18, comma 1, lett. a) del Decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124 – stabiliva quanto segue: “A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, era necessario prestare particolare attenzione ai pagamenti in contante (e, in aggiunta, ai trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante), in quanto il nuovo limite previsto era fissato a 999,99 euro.

Così come previsto dallo stesso articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, il suddetto limite riguardava il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche.

Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati.

L’articolo 1, comma 2, lett. v) del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, per operazione frazionata intende quanto segue: “un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.

Al fine di effettuare tali trasferimenti, quindi, è necessario ricorrere a banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Per effetto di un emendamento approvato in sede di conversione del Decreto “Milleproroghe” (Decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228), però, dal 1° gennaio 2022 il limite per i pagamenti in contante e, quindi, come anticipato, il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000 euro), bensì resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro) e sarà così fino al 1° gennaio 2023, data in cui la soglia di 1.000 euro è rinviata.

La nuova versione dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, i.e. “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore“, in vigore dal 1° marzo 2022, al comma 3-bis prevede quanto segue: “A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro”.

A tal proposito, con la modifica inserita al Ddl. di conversione del Decreto-legge 228/2021 (“Milleproroghe“), le parole “31 dicembre 2022” sono state sostituite alle precedenti “31 dicembre 2021” e le parole “1° gennaio 2023” sono state sostituite alle precedenti “1° gennaio 2022”.

Anche in questo caso, il limite all’utilizzo del denaro contante, quale ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati.

Dal punto di vista sanzionatorio, secondo l’articolo 63, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni relative alla disciplina dei contanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (articolo 63, comma 6 del Decreto Legislativo n. 231/2007).

Occorre precisare, però, che il ripristino del limite all’utilizzo del denaro contante, ad oggi, è priva di coordinamento con le indicazioni fornite in merito ai minimi edittali. In particolare, l’articolo 63, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, stabilisce che: “Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro”. Tale norma, quindi, non risulta modificata, in quanto nonostante la soglia sia stata riportata a 2.000 euro, appare ancora indicato il minimo edittale di 1.000 euro. Infine, si ricorda che per i turisti stranieri (anche appartenenti alla UE o allo Spazio economico europeo) è prevista la possibilità di effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000 euro.


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