Tutte le novità del decreto legge varato dal Governo in attesa di pubblicazione
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24 novembre 2021, ha varato l’atteso decreto legge che rafforza le misure anti-Covid.
Il provvedimento, approvato all’unanimità, introduce, in via transitoria, il super green pass, ovvero, lo strumento che il governo ha deciso di mettere in campo per contrastare la nuova ondata di contagi da Covid-19 che sta facendo tremare l’Europa e che preoccupa anche l’Italia.
Il certificato verde rafforzato, dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022, sarà indispensabile, anche in zona bianca, per accedere liberamente alle attività sociali e ricreative. In questo arco temporale il tampone (antigenico e molecolare) sarà depotenziato divenendo, in sostanza, efficace solo per recarsi al lavoro.
Il Governo punta vigoroso su questa misura per incentivare e rilanciare le vaccinazioni in vista del Natale così da scongiurare eventuali restrizioni e chiusure che deprimerebbero ulteriormente i consumi. Le restrizioni previste nell’ipotesi di peggioramenti cromatici (zona gialla e arancione) non scatteranno, infatti, proprio perché il potenziale contrasto ai contagi avverrà, secondo quanto emerge dal testo del decreto, attraverso l’uso del green pass rafforzato; le restrizioni si applicheranno, invece, (anche i possessori di super green pass) solo nel caso di transizione in zona rossa.
Ambiti di intervento
Sono quattro gli ambiti che tocca il nuovo decreto:
1 – il primo riguarda l’obbligo, vigente per personale sanitario e chi lavora nelle RSA, anche al personale non sanitario che lavora nel comparto salute, alle forze dell’ordine e a tutto il personale scolastico; l’estensione dell’obbligo riguarda anche il richiamo booster per il personale sanitario.
2 – Il secondo intervento riguarda l’ampliamento della sfera di utilizzo del green pass base estendendone l’obbligo di esibizione alle strutture ricettive, al trasporto ferroviario regionale e interregionale e a trasporto pubblico.
3 – Il terzo, atteso intervento, riguarda proprio l’introduzione del super green pass
4 – Infine, il quarto ambito, concerne l’inasprimento dei controlli.
Super green pass e green pass base: doppio binario
Il super green pass, dal 6 dicembre, verrà rilasciato unicamente in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid-19.
Il certificato verde rinforzato consentirà l’ingresso a strutture alberghiere, cinema, teatri, palestre, impianti sciistici, bar e ristoranti, mentre, i tamponi resteranno efficaci solo per accedere al lavoro e alle attività giudicate essenziali.
Qualora dovesse mutare l’andamento cromatico delle regioni, muovendo da zona bianca a zona gialla o arancione, le capienze di stadi (75%), cinema, teatri (100%) e discoteche (75% all’aperto e 50% al chiuso) resteranno immutate per i possessori del super green pass.
Viene, in concreto, introdotto dal provvedimento una sorta di doppio binario che impone evidenti limitazioni, alla vita sociale, i possessori del normale green pass e che facilita e incentiva, invece, gli immunizzati.
Il vecchio green pass (ormai depotenziato), che è possibile generare soltanto con un tampone negativo, sarà necessario, secondo quanto stabilito al comma 3 dell’art. 4 della bozza di decreto, per servirsi del trasporto ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale, per soggiornare in albergo e dovrà essere esibito per accedere agli spogliatoi per lo svolgimento di attività sportiva anche all’aperto.
Coloro che non hanno alcun pass (financo depotenziato) subiranno, oltre tutte le nuove limitazioni che si applicano a coloro che hanno solo la certificazione verde base (da tampone), non potranno recarsi al lavoro né prendere i mezzi pubblici.
L’introduzione del super green pass non condurrà, quindi, ad alcun cedimento rispetto alle misure restrittive tutt’ora in vigore. Permarranno, quindi, i protocolli e le norme riguardanti il distanziamento sociale e l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso, anche nei luoghi in cui si accede solamente se immunizzati. Le nuove misure rappresentano un segnale di apprezzamento per gli oltre 45 milioni di concittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale e un incentivo, pertanto, per coloro che, per il momento, hanno scelto di non vaccinarsi.
Estensione delle categorie obbligate al vaccino
La vaccinazione obbligatoria, dal 15 dicembre, viene estesa, art. 2 della bozza di decreto, anche al personale amministrativo della sanità e della scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico. In caso di inadempimento scatterà immediata la sospensione dall’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Il decreto, in buona sostanza, adotta misure analoghe a quelle in vigore per il personale sanitario anche alle altre categorie interessate, in virtù del nuovo provvedimento, dall’obbligo vaccinale.
Nei casi in cui non verrà dimostrata la vaccinazione (prima dose o booster) i responsabili dei vari settori coinvolti inviteranno i lavoratori a provvedere all’immunizzazione entro venti giorni. E ancora, accertata la mancata vaccinazione, scatterà la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa; durante l’intero periodo di sospensione, non saranno dovuti la retribuzione né tantomeno altro compenso o emolumento.
Durata del green pass ed inasprimento dei controlli
La bozza di decreto legge all’art. 3 conferma, inoltre, la riduzione della validità del green pass da 12 a 9 mesi. La certificazione verde verrà, tuttavia, rinnovata per altri 9 mesi dal momento della somministrazione della terza dose. In altre parole, chi ha già ricevuto la seconda dose vedrà accorciarsi la durata del green pass di tre mesi, mentre chi avrà o ha avuto la dose booster vedrà prolungata di altri 9 mesi la durata del certificato.
Il richiamo “booster” della terza dose, da metà dicembre, diventa obbligatorio per il personale sanitario per cui già vigeva l’obbligo vaccinale. Il provvedimento, per i sanitari non vaccinati, stabilisce ancora che non sarà più possibile, da parte del datore di lavoro, “essere adibiti a mansioni diverse”. Il richiamo per la terza dose è, inoltre, anticipato e avverrà non più a sei mesi di distanza dalla seconda dalla seconda dose, ma già dopo cinque mesi; l’indicazione, formalizzata dall’Aifa, è già stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
La durata dei tamponi, uno dei tre metodi che permettono di ottenere il green pass base, resterà invariata, ovvero, per i tamponi molecolari 72 ore, mentre per i tamponi antigenici 48 ore.
Si amplierà ai maggiori di età, dal 1° dicembre, inoltre, la platea dei soggetti che potranno effettuare la dose di richiamo sino ad oggi limitata, come noto, agli over 40 anni.
Alla stretta per i non vaccinati o guariti, corrisponderà un più generale irrigidimento dei controlli. L’art. 7 della bozza di decreto interviene aggiornando e rafforzato il sistema delle verifiche: entro 3 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, i Prefetti dovranno sentire il Comitato provinciale ordine e sicurezza, ed entro 5 giorni dovranno adottare un nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia e relazionando poi periodicamente al Ministero dell’Interno.
Il tutto salvo modifiche nel testo definitivo in pubblicazione.